Art. 22 
 
                         Regime transitorio 
 
  1. Le scuole nautiche e i consorzi gia' in  esercizio  adeguano  lo
svolgimento  della  propria  attivita'   alla   disciplina   di   cui
all'articolo 49-septies del codice e al presente  regolamento,  entro
due anni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento
ovvero, se antecedente, entro la data di  presentazione  della  prima
SCIA  di  variazione.  Con  riferimento  alle  unita'   da   diporto,
l'adeguamento e' conforme a quanto previsto dal decreto del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  10  agosto  2021,
recante adozione dei programmi di esame per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche di categoria A, B e C  e  modalita'  di  svolgimento
delle prove, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 232 del 28 settembre 2021. 
  2. Trascorso il periodo di cui al  comma  1  senza  che  le  scuole
nautiche e  i  consorzi  si  siano  adeguati  alle  disposizioni  del
presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai  soggetti
interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due
mesi, trascorso il quale  adotta  il  provvedimento  di  interdizione
dall'esercizio dell'attivita'. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono definiti i dati che le amministrazioni  competenti  trasmettono,
entro il 31 gennaio e con riferimento all'annualita'  precedente,  al
medesimo Ministero. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  49-septies  del   decreto
          legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  si  vedano  le  note
          all'art. 1. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  10
          agosto 2021, si vedano le note alle premesse.