Art. 22 Regime transitorio 1. Le scuole nautiche e i consorzi gia' in esercizio adeguano lo svolgimento della propria attivita' alla disciplina di cui all'articolo 49-septies del codice e al presente regolamento, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero, se antecedente, entro la data di presentazione della prima SCIA di variazione. Con riferimento alle unita' da diporto, l'adeguamento e' conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, recante adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalita' di svolgimento delle prove, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021. 2. Trascorso il periodo di cui al comma 1 senza che le scuole nautiche e i consorzi si siano adeguati alle disposizioni del presente regolamento, l'amministrazione competente invia ai soggetti interessati una diffida ad adempiere entro l'ulteriore termine di due mesi, trascorso il quale adotta il provvedimento di interdizione dall'esercizio dell'attivita'. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i dati che le amministrazioni competenti trasmettono, entro il 31 gennaio e con riferimento all'annualita' precedente, al medesimo Ministero.
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1. - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 10 agosto 2021, si vedano le note alle premesse.