Art. 3 Modalita' di presentazione e contenuti della SCIA 1. La SCIA e' presentata al SUAP in via telematica dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della societa' di cui ai Capi dal III al VII del Titolo V, Libro quinto, del codice civile. 2. Nella SCIA sono dichiarati: a) la ragione sociale dell'impresa e l'indicazione della sede legale; b) la denominazione della scuola nautica; c) la sede della scuola nautica e, nel caso di sede secondaria, gli estremi della SCIA della sede principale; d) la tipologia di attivita' e le categorie di patenti nautiche per le quali si presenta la SCIA; e) l'eventuale consorzio tra scuole nautiche al quale la scuola nautica e' consorziata e le tipologie di corsi allo stesso demandati; f) i dati anagrafici e il codice fiscale: 1) del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale; 2) dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni; 3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa'; g) i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile didattico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; h) i dati anagrafici e il codice fiscale degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali di vela e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; i) la disponibilita' dei locali ove e' ubicata la scuola nautica, degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici e didattici per le lezioni teoriche di cui agli articoli 7 e 8; l) il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 49-septies del codice da parte del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, dei legali rappresentati per le altre tipologie di societa'. 3. Alla SCIA sono allegati: a) la documentazione comprovante il possesso del requisito della capacita' patrimoniale o finanziaria di cui all'articolo 4; b) la planimetria in scala 1:100 timbrata, firmata e datata da un professionista abilitato, corredata da sezioni, conteggi della superficie netta degli ambienti, della loro destinazione, delle eventuali modifiche apportate e rapporti aero-illuminanti; c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, della proprieta' o della disponibilita' delle unita' da diporto di cui all'articolo 9 del presente regolamento, idonee in relazione alla tipologia dei corsi di formazione erogati, indicando i relativi luoghi di ormeggio e allegando: 1) licenza di navigazione, ove prevista, e certificato di sicurezza; 2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia della dichiarazione validata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del codice; 3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie attive per l'impiego dell'unita' da diporto ad uso scuola nautica e copertura assicurativa delle esercitazioni pratiche e dello svolgimento di prove di esame; d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dal personale docente della scuola nautica in merito al possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attivita' di insegnante di teoria, istruttore pratico o istruttore professionale di vela di cui all'articolo 10 del presente regolamento; e) il certificato attestante l'idoneita' psicofisica degli istruttori pratici di cui all'articolo 49-septies, comma 14, del codice; f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal responsabile didattico in merito al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice; g) l'attestazione comprovante il versamento dei diritti di istruttoria secondo la misura e le modalita' previste dall'amministrazione competente; h) l'eventuale attestazione comprovante l'adesione al consorzio di scuole nautiche rilasciata dal legale rappresentante del consorzio medesimo.
Note all'art. 3: - Per il testo dei commi 4, 6 e 14 dell'art. 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): «3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.».