Art. 3 
 
          Modalita' di presentazione e contenuti della SCIA 
 
  1. La SCIA e' presentata al SUAP in  via  telematica  dal  titolare
dell'impresa individuale o dal legale rappresentante  della  societa'
di cui ai Capi dal III al VII del Titolo V, Libro quinto, del  codice
civile. 
  2. Nella SCIA sono dichiarati: 
    a) la ragione sociale dell'impresa  e  l'indicazione  della  sede
legale; 
    b) la denominazione della scuola nautica; 
    c) la sede della scuola nautica e, nel caso di  sede  secondaria,
gli estremi della SCIA della sede principale; 
    d) la tipologia di attivita' e le categorie di  patenti  nautiche
per le quali si presenta la SCIA; 
    e) l'eventuale consorzio tra scuole nautiche al quale  la  scuola
nautica e' consorziata e le tipologie di corsi allo stesso demandati; 
    f) i dati anagrafici e il codice fiscale: 
      1) del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale; 
      2) dei soci amministratori per le societa' in nome  collettivo,
dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice  o  le
societa' in accomandita per azioni; 
      3) del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa'; 
    g) i  dati  anagrafici  e  il  codice  fiscale  del  responsabile
didattico e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; 
    h) i dati anagrafici e il  codice  fiscale  degli  insegnanti  di
teoria, degli istruttori pratici e degli istruttori professionali  di
vela e la tipologia di rapporto di lavoro instaurato; 
    i) la disponibilita' dei locali ove e' ubicata la scuola nautica,
degli arredi, delle dotazioni e degli strumenti tecnici  e  didattici
per le lezioni teoriche di cui agli articoli 7 e 8; 
    l) il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6  dell'articolo
49-septies del codice da parte del titolare dell'impresa, se trattasi
di ditta individuale, dei soci amministratori per le societa' in nome
collettivo, dei soci accomandatari per  le  societa'  in  accomandita
semplice  o  le  societa'  in  accomandita  per  azioni,  dei  legali
rappresentati per le altre tipologie di societa'. 
  3. Alla SCIA sono allegati: 
    a) la documentazione comprovante il possesso del requisito  della
capacita' patrimoniale o finanziaria di cui all'articolo 4; 
    b) la planimetria in scala 1:100 timbrata, firmata e datata da un
professionista  abilitato,  corredata  da  sezioni,  conteggi   della
superficie netta  degli  ambienti,  della  loro  destinazione,  delle
eventuali modifiche apportate e rapporti aero-illuminanti; 
    c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, della proprieta' o della disponibilita'  delle
unita' da diporto di cui all'articolo  9  del  presente  regolamento,
idonee in relazione alla tipologia dei corsi di  formazione  erogati,
indicando i relativi luoghi di ormeggio e allegando: 
      1) licenza di  navigazione,  ove  prevista,  e  certificato  di
sicurezza; 
      2) documenti di navigazione e di sicurezza previsti dallo Stato
di bandiera comunitario o di un Paese terzo, con annessa copia  della
dichiarazione validata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del codice; 
      3) polizza assicurativa conforme alle disposizioni  vigenti  in
materia  assicurativa  e  ai  relativi  massimali  assicurativi   per
eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi con garanzie
attive per l'impiego dell'unita' da diporto ad uso scuola  nautica  e
copertura  assicurativa  delle   esercitazioni   pratiche   e   dello
svolgimento di prove di esame; 
    d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  rese  ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000 dal personale docente della scuola nautica in merito  al
possesso  dei  requisiti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
insegnante di teoria, istruttore pratico o  istruttore  professionale
di vela di cui all'articolo 10 del presente regolamento; 
    e)  il  certificato  attestante  l'idoneita'  psicofisica   degli
istruttori pratici di cui  all'articolo  49-septies,  comma  14,  del
codice; 
    f) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
responsabile didattico in merito al possesso dei  requisiti  previsti
dall'articolo 49-septies, commi 4 e 6, del codice; 
    g)  l'attestazione  comprovante  il  versamento  dei  diritti  di
istruttoria   secondo   la   misura   e   le    modalita'    previste
dall'amministrazione competente; 
    h) l'eventuale attestazione comprovante l'adesione  al  consorzio
di scuole nautiche rilasciata dal legale rappresentante del consorzio
medesimo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dei commi 4, 6 e 14 dell'art. 49-septies
          del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano
          le note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa (Testo A)): 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si  riporta  il  comma  3  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172): 
                «3. Qualora le attivita' di  cui  al  comma  1  siano
          svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
          bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
          terzo, l'esercente presenta allo Sportello  telematico  del
          diportista   (STED)   una   dichiarazione   contenente   le
          caratteristiche dell'unita', il titolo che  attribuisce  la
          disponibilita' della  stessa,  nonche'  gli  estremi  della
          polizza assicurativa a garanzia delle persone  imbarcate  e
          di   responsabilita'   civile   verso   terzi    e    della
          certificazione  di  sicurezza  in  possesso.  Copia   della
          dichiarazione,  validata  dall'Ufficio   di   conservatoria
          centrale delle unita' da  diporto  (UCON)  per  il  tramite
          dello Sportello  telematico  del  diportista  (STED),  deve
          essere mantenuta a bordo.».