Art. 4 
 
      Requisiti minimi di capacita' patrimoniale o finanziaria 
 
  1. Ai fini dell'esercizio  dell'attivita',  la  scuola  nautica  e'
tenuta a dimostrare una capacita' patrimoniale non inferiore a 50.000
euro tramite la presentazione di  un'attestazione  rilasciata  da  un
revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola  nautica
puo' dimostrare una capacita' finanziaria non inferiore a 50.000 euro
tramite la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata
da aziende o istituti di credito ovvero societa' finanziarie ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
utilizzando  il  modello  in  Allegato  I,  che   costituisce   parte
integrante del presente regolamento. 
  3. I requisiti di cui al presente articolo non  si  applicano  agli
istituti tecnici di cui all'articolo 49-septies, comma 9, del codice,
in quanto amministrazioni pubbliche. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Per il  testo  dell'art.  49-septies,  comma  9,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano  le
          note all'art. 1.