Art. 4 Requisiti minimi di capacita' patrimoniale o finanziaria 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', la scuola nautica e' tenuta a dimostrare una capacita' patrimoniale non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione rilasciata da un revisore legale, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la scuola nautica puo' dimostrare una capacita' finanziaria non inferiore a 50.000 euro tramite la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando il modello in Allegato I, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. I requisiti di cui al presente articolo non si applicano agli istituti tecnici di cui all'articolo 49-septies, comma 9, del codice, in quanto amministrazioni pubbliche.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.». - Per il testo dell'art. 49-septies, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1.