Art. 5 Modifiche dell'attivita' 1. La scuola nautica presenta una SCIA di variazione al SUAP nei seguenti casi: a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali; b) apertura di ciascuna ulteriore sede secondaria rispetto a quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti prescritti, a eccezione della capacita' finanziaria, che e' dimostrata per la sola sede principale; c) modifica o integrazione della tipologia di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal presente regolamento; d) inserimento, sostituzione, distoglimento delle unita' da diporto adibite all'esercizio dell'attivita'; e) variazione dell'organico della scuola nautica per inserimento o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale di vela, responsabile didattico. 2. La scuola nautica presenta al SUAP una comunicazione di variazione o subingresso nei seguenti casi: a) subingresso nell'attivita' tramite atti di cessione o conferimento d'azienda, fusione per incorporazione, scissione, donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di subentro; b) modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa; c) variazione della composizione societaria per cessione o variazione di quote societarie o del capitale sociale che puo' intervenire con o senza variazione della ragione sociale. 3. Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica o altro grave impedimento del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica, gli eredi o gli aventi causa ne danno comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, e possono richiedere di proseguire l'attivita', provvedendo a designare un sostituto in possesso dei requisiti prescritti. Fatte salve le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'amministrazione competente, la comunicazione consente la prosecuzione dell'attivita' di scuola nautica per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della comunicazione nonche' per ulteriori sei mesi a seguito di nuova comunicazione. Scaduti detti termini, per continuare l'attivita' gli eredi o gli aventi causa presentano la comunicazione di subingresso nell'attivita'. Il subingresso e' subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 4. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per motivate esigenze, puo' sospendere, per massimo due volte, l'esercizio dell'attivita' per un periodo complessivo di non oltre dodici mesi, previa comunicazione al SUAP, decorsi inutilmente i quali senza che l'attivita' sia regolarmente ripresa a seguito di comunicazione al SUAP, l'attivita' si intende cessata.