Art. 5 
 
                      Modifiche dell'attivita' 
 
  1. La scuola nautica presenta una SCIA di variazione  al  SUAP  nei
seguenti casi: 
    a) trasferimento, ampliamento di sede o modifica dei locali; 
    b) apertura di ciascuna  ulteriore  sede  secondaria  rispetto  a
quella principale, dimostrando il possesso dei requisiti  prescritti,
a eccezione della capacita' finanziaria, che  e'  dimostrata  per  la
sola sede principale; 
    c) modifica o integrazione della tipologia di  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 2, dimostrando il possesso  dei  corrispondenti
requisiti previsti dal presente regolamento; 
    d)  inserimento,  sostituzione,  distoglimento  delle  unita'  da
diporto adibite all'esercizio dell'attivita'; 
    e) variazione dell'organico della scuola nautica per  inserimento
o distrazione di insegnante, istruttore, istruttore professionale  di
vela, responsabile didattico. 
  2.  La  scuola  nautica  presenta  al  SUAP  una  comunicazione  di
variazione o subingresso nei seguenti casi: 
    a)  subingresso  nell'attivita'  tramite  atti  di   cessione   o
conferimento  d'azienda,  fusione  per   incorporazione,   scissione,
donazione, comodato, affitto di azienda, successione o altre cause di
subentro; 
    b) modifica della ragione sociale o denominazione dell'impresa; 
    c)  variazione  della  composizione  societaria  per  cessione  o
variazione di quote  societarie  o  del  capitale  sociale  che  puo'
intervenire con o senza variazione della ragione sociale. 
  3. Nel caso di decesso, sopravvenuta incapacita' fisica o giuridica
o altro grave impedimento del titolare o  del  legale  rappresentante
della  scuola  nautica,  gli  eredi  o  gli  aventi  causa  ne  danno
comunicazione al SUAP, entro trenta  giorni  dall'evento,  e  possono
richiedere di proseguire  l'attivita',  provvedendo  a  designare  un
sostituto in  possesso  dei  requisiti  prescritti.  Fatte  salve  le
verifiche  del   possesso   dei   requisiti   prescritti   da   parte
dell'amministrazione  competente,  la   comunicazione   consente   la
prosecuzione dell'attivita' di  scuola  nautica  per  un  periodo  di
dodici mesi decorrenti dalla data  della  comunicazione  nonche'  per
ulteriori sei mesi a seguito di nuova  comunicazione.  Scaduti  detti
termini, per continuare l'attivita' gli  eredi  o  gli  aventi  causa
presentano  la  comunicazione  di  subingresso   nell'attivita'.   Il
subingresso e' subordinato al possesso  dei  requisiti  previsti  dal
presente regolamento. 
  4. Il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica, per
motivate  esigenze,  puo'  sospendere,   per   massimo   due   volte,
l'esercizio dell'attivita' per un periodo complessivo  di  non  oltre
dodici mesi, previa comunicazione  al  SUAP,  decorsi  inutilmente  i
quali senza che l'attivita' sia regolarmente  ripresa  a  seguito  di
comunicazione al SUAP, l'attivita' si intende cessata.