Art. 6 
 
                     Apertura di sedi secondarie 
 
  1. L'apertura di sedi secondarie, ubicate  in  territori  ricadenti
nella competenza di amministrazioni  diverse  da  quelle  della  sede
principale, e' comunicata al SUAP territorialmente competente per  la
sede principale che la trasmette al SUAP territorialmente  competente
per la sede secondaria. 
  2. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il  possesso
dei requisiti prescritti ad eccezione  della  capacita'  patrimoniale
che deve essere dimostrata solo per la sede principale. 
  3. In caso di sospensione dall'esercizio dell'attivita'  di  scuola
nautica ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 18, del codice e per
la  durata  della  stessa,  non  e'  consentita  l'apertura  di  sedi
secondarie. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  dell'art.  49-septies,  comma  18,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano  le
          note all'art. 1.