Art. 7 
 
                     Caratteristiche dei locali 
 
  1. Salvo l'ipotesi di  cui  al  comma  3,  i  locali  sono  in  via
esclusiva adibiti all'esercizio  dell'attivita'  di  scuola  nautica,
sono dichiarati nella SCIA e possiedono le  seguenti  caratteristiche
strutturali e funzionali: 
    a) conformita'  al  regolamento  edilizio  vigente  nonche'  alla
normativa in materia di prescrizioni igienico-sanitarie, agibilita' e
abitabilita', destinazione d'uso, sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,
abbattimento  delle  barriere  architettoniche   e   a   ogni   altra
disposizione in tema di acceso e uso di locali aperti al pubblico; 
    b) un'aula indipendente di almeno venticinque metri  quadrati  di
superficie  e  comunque  di   superficie   tale   da   garantire   la
disponibilita' di almeno uno  virgola  cinquanta  metri  quadrati  di
superficie per  ciascun  allievo,  dotata  di  idoneo  arredamento  e
separata dagli uffici e da altri locali di ricevimento del pubblico; 
    c) un ufficio di segreteria di almeno  dieci  metri  quadrati  di
superficie ubicato nella stessa sede e con ingresso autonomo; 
    d) servizi igienici adeguati secondo la vigente normativa. 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 22, le disposizioni di
cui al presente  articolo  non  si  applicano  alle  scuole  nautiche
autorizzate all'esercizio dell'attivita'  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, salvo il caso  di  trasferimento  di
sede. 
  3. Se la scuola nautica ha titolo a svolgere anche  l'attivita'  di
autoscuola di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285 o attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
di trasporto di cui alla legge  8  agosto  1991,  n.  264,  i  locali
possono  avere  in  comune  l'ingresso,  gli  uffici  di   segreteria
destinati alla ricezione  del  pubblico  e  i  servizi  igienici.  Le
autoscuole possono avere in  comune  con  le  scuole  nautiche  anche
l'aula per le lezioni teoriche. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  123  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
                «Art.  123  (Autoscuole).  -   1.   Le   scuole   per
          l'educazione stradale, l'istruzione  e  la  formazione  dei
          conducenti sono denominate autoscuole. 
                2.  Le   autoscuole   sono   soggette   a   vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis. 
                3.  I  compiti   delle   province   in   materia   di
          dichiarazioni  di   inizio   attivita'   e   di   vigilanza
          amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla  base  di
          apposite   direttive    emanate    dal    Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto  dei  principi
          legislativi ed in modo uniforme per  la  vigilanza  tecnica
          sull'insegnamento. 
                4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
                5. La dichiarazione puo'  essere  presentata  da  chi
          abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona  condotta
          e sia in possesso di  adeguata  capacita'  finanziaria,  di
          diploma di istruzione di secondo grado  e  di  abilitazione
          quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
                6. La dichiarazione non puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
                7.  L'autoscuola   deve   svolgere   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento  di  patente
          di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata  attrezzatura
          tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed  istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere  adeguatamente  ridotte.  Il  corso  di  formazione,
          presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare  di
          patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1,
          lettera c),  della  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,  concernente
          la  patente  di  guida,  nelle  condizioni  ivi   previste,
          consente il conseguimento, rispettivamente,  della  patente
          A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. 
                7-bis. L'avvio di attivita' di un'autoscuola  avviene
          tramite segnalazione certificata di inizio di attivita'  ai
          sensi dell'art. 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, trasmessa per via telematica allo  Sportello  unico
          delle  attivita'  produttive  istituito  presso  il  comune
          territorialmente   competente   in   ragione   della   sede
          dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche  preventive
          relative alla disponibilita' del parco veicolare  ai  sensi
          del comma 7, per ciascuno Sportello unico  delle  attivita'
          produttive e' assicurata  una  specifica  funzionalita'  di
          accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli
          di cui all'art. 226, commi 5, 6 e 7. 
                8. L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per  un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
                  a)  l'attivita'  dell'autoscuola  non   si   svolga
          regolarmente; 
                  b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                  c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
                9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
                  a) siano venuti meno la capacita' finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
                  b) venga meno l'attrezzatura  tecnica  e  didattica
          dell'autoscuola; 
                  c) siano stati adottati piu' di  due  provvedimenti
          di sospensione in un quinquennio. 
                9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
                10. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
                10-bis. I corsi  di  formazione  degli  insegnanti  e
          degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
          organizzati: 
                  a) dalle autoscuole  che  svolgono  l'attivita'  di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
                  b) da soggetti accreditati dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
                11.  Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza   la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 11.108 ad euro 16.661.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
                11-bis. L'istruzione o la formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          11.108 ad euro 16.661. Si applica inoltre il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
                11-ter. Lo svolgimento dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
                  a) per un periodo da uno  a  tre  mesi,  quando  il
          corso non si tiene regolarmente; 
                  b) per un periodo da tre  a  sei  mesi,  quando  il
          corso  si  tiene  in   carenza   dei   requisiti   relativi
          all'idoneita' dei docenti, alle attrezzature tecniche e  al
          materiale didattico; 
                  c) per un ulteriore periodo da sei  a  dodici  mesi
          nel caso di reiterazione, nel triennio,  delle  ipotesi  di
          cui alle lettere a) e b). 
                11-quater. La regione territorialmente  competente  o
          le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
                12.  Chiunque  insegna  teoria  nelle  autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 694. 
                13. Nel regolamento saranno  stabilite  le  modalita'
          per la dichiarazione di inizio  attivita',  fermo  restando
          quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso  regolamento
          saranno dettate norme per lo svolgimento,  da  parte  degli
          enti pubblici non economici, dell'attivita' di  consulenza,
          secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  8  agosto
          1991, n. 264, si vedano le note alle premesse.