Art. 9 
 
                          Unita' da diporto 
 
  1.  La  disponibilita'  dell'unita'  da   diporto   e'   dimostrata
attraverso la presentazione di copia semplice di: 
    a) atto o documento che attesta la proprieta' totale dell'unita'; 
    b) atto o documento  che  attesta  l'utilizzazione  in  locazione
finanziaria dell'unita'; 
    c) dichiarazione di armatore; 
    d) contratto di locazione registrato della durata di  almeno  sei
mesi, avente a oggetto l'uso commerciale  ai  fini  dell'insegnamento
professionale della navigazione da diporto, con attestazione  che  la
scuola nautica e' conduttrice unica dell'unita'; 
    e) contratto di comodato  d'uso  gratuito  o  oneroso  registrato
della durata di almeno sei mesi, avente ad oggetto l'uso  commerciale
ai fini dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto,
con  attestazione  che  la  scuola  nautica  e'   comodataria   unica
dell'unita'. 
  2. La disponibilita' di ulteriori unita'  da  diporto  puo'  essere
comprovata mediante l'adesione della scuola nautica ad un  consorzio,
costituito ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 1, del codice. 
  3. Le unita' da diporto  adibite  all'esercizio  dell'attivita'  di
scuola nautica  hanno  a  bordo  i  documenti  di  navigazione  e  di
sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Devono, altresi': 
    a) essere abilitate almeno per il tipo di navigazione per cui  si
erogano i corsi di conseguimento della patente nautica; 
    b) avere copertura assicurativa, in conformita' alle disposizioni
vigenti, per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante
lo svolgimento delle  suddette  attivita'.  La  polizza  assicurativa
indica  espressamente  che  l'assicurazione  e'  estesa  anche   agli
eventuali  danni  causati  nell'esercizio  dell'attivita'  di  scuola
nautica da parte di soggetti diversi  dal  contraente  della  polizza
assicurativa; 
    c) esporre in  maniera  ben  visibile,  su  ciascuna  murata,  un
contrassegno riportante la scritta  «SCUOLA  NAUTICA»  di  dimensioni
minime centimetri cento di lunghezza e venti di altezza. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il  testo  dell'art.  49-septies,  comma  1,  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  si  vedano  le
          note all'art. 1.