Art. 9 Unita' da diporto 1. La disponibilita' dell'unita' da diporto e' dimostrata attraverso la presentazione di copia semplice di: a) atto o documento che attesta la proprieta' totale dell'unita'; b) atto o documento che attesta l'utilizzazione in locazione finanziaria dell'unita'; c) dichiarazione di armatore; d) contratto di locazione registrato della durata di almeno sei mesi, avente a oggetto l'uso commerciale ai fini dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica e' conduttrice unica dell'unita'; e) contratto di comodato d'uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi, avente ad oggetto l'uso commerciale ai fini dell'insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica e' comodataria unica dell'unita'. 2. La disponibilita' di ulteriori unita' da diporto puo' essere comprovata mediante l'adesione della scuola nautica ad un consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 49-septies, comma 1, del codice. 3. Le unita' da diporto adibite all'esercizio dell'attivita' di scuola nautica hanno a bordo i documenti di navigazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. Devono, altresi': a) essere abilitate almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica; b) avere copertura assicurativa, in conformita' alle disposizioni vigenti, per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi durante lo svolgimento delle suddette attivita'. La polizza assicurativa indica espressamente che l'assicurazione e' estesa anche agli eventuali danni causati nell'esercizio dell'attivita' di scuola nautica da parte di soggetti diversi dal contraente della polizza assicurativa; c) esporre in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta «SCUOLA NAUTICA» di dimensioni minime centimetri cento di lunghezza e venti di altezza.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 49-septies, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si vedano le note all'art. 1.