Art. 10
Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio