Art. 2 
 
                Principi e criteri direttivi generali 
                    per l'esercizio della delega 
 
  1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui  all'articolo  3,  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a)  il  principio   della   pluriennalita'   e   della   certezza
dell'orizzonte temporale  delle  misure  di  incentivazione,  nonche'
dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici
posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di
bilancio e con le valutazioni  ex  ante  sulla  base  di  analisi  di
contesto  e  indicatori  specifici  per  le  diverse   tipologie   di
incentivo, ferma restando la possibilita' di  una  rimodulazione  nel
tempo, alla luce dell'effettivo andamento  delle  misure  medesime  e
delle esigenze di finanza pubblica; 
    b) il  principio  della  misurabilita'  dell'impatto  nell'ambito
economico oggetto di  incentivi,  sulla  base  della  valutazione  in
itinere ed ex post, delle principali misure relative  alle  politiche
di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici  raggiunti,
anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; 
    c)  il  principio  della  programmazione  degli   interventi   di
incentivazione da parte delle amministrazioni competenti,  anche  con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; 
    d) il principio del coordinamento oggettivo  e  soggettivo  delle
misure di  incentivazione  in  modo  da  raggiungere,  a  parita'  di
risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle  stesse
e  da  evitare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  tra  soggetti   che
gestiscono politiche pubbliche di incentivazione; 
    e) il principio della  agevole  conoscibilita'  delle  misure  di
incentivazione  fruibili  da  parte  degli   imprenditori   e   delle
imprenditrici, in relazione agli  obiettivi  e  alla  condizione  dei
medesimi; 
    f) il principio della  digitalizzazione  e  della  semplicita'  e
uniformita' delle procedure anche  con  riferimento  agli  interventi
cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu'
ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori  e
delle imprenditrici e assicurare alle  imprese  l'accessibilita'  dei
contenuti e la trasparenza delle procedure; 
    g) il principio della piu' ampia coesione  sociale,  economica  e
territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della
Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno; 
    h)   il   principio   della   valorizzazione    del    contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale  della
Nazione; 
    i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al
fine di supportare la realizzazione di progetti di  comune  interesse
per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito
europeo; 
    l) il principio secondo cui la qualificazione  di  professionista
non  osta  alla  possibilita'  di  usufruire  di  specifiche   misure
incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.