Art. 2
Principi e criteri direttivi generali
per l'esercizio della delega
1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della certezza
dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche'
dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici
posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di
bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di
contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel
tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e
delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito
economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in
itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche
di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti,
anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli interventi di
incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle
misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di
risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse
e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che
gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di
incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle
imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei
medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e
uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi
cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu'
ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e
delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei
contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e
territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della
Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della
Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al
fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse
per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito
europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista
non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure
incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.