Art. 3
Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli
incentivi alle imprese
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per
l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese
nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici
fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti
strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a
ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante
l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche'
l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali
di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi
definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme
definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad
esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori
agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma
restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto
delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di
incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo
principale, denominato «codice degli incentivi».
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la
natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita',
nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per
l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli
incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il
parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».