Art. 4
Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione
dell'offerta di incentivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e
criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia
programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di
incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto
degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il sostegno agli
investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro,
all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori,
alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale,
nonche' la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita
dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e
finalita' del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle
diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione
dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a
media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessita' e alla dimensione dei progetti
oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla
circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti
beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni
istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale
e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed
equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche
di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree
interne cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di
cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)
4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacita' di coprire ambiti strategici dello sviluppo
economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione
ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la
valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati esteri,
l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria
giovanile, nonche' all'imprenditoria femminile ai fini del
perseguimento della parita' di genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il
ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificita'
delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1,
lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e
procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse
finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di
tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare
la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del
sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione
individuate ai sensi della lettera a), di quelle piu' idonee a
costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia gia'
esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati
di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle
misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa
alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi
selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti
modifiche e abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di
ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale,
adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate
ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli
interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono
stabiliti, per il periodo di riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli
obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli
obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di
stanziamento.