Art. 5
Coordinamento con gli incentivi regionali
1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive
risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della
politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli
interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel
disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle
regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi
regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo,
ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,
affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa
ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di
quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita'
di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.
Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi
programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi
di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il
rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle
programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.