Art. 6
Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice
degli incentivi
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione
europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire,
nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che
regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di
incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili
dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a
standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi,
oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o
dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure
di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di
esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di
riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento
delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle
imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle
agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa
europea;
b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi
concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese,
mediante:
1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a
carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter
procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere
richiesti documenti e informazioni gia' in possesso della pubblica
amministrazione;
2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti,
dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina
del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla
presente lettera;
3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni
con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi
di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti
alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di
un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti
degli interventi medesimi;
4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia
di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica
sul cumulo delle agevolazioni;
5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente
adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonche'
ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti
adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di
autotutela;
6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti
per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti
digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa
a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio
attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di
procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex ante, in
itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione
definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di
maggiore rilevanza;
d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate
sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena
conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla
pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui
alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di
attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
e) conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le
amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali
gia' esistenti;
f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla
revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
g) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di
ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che,
fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, assumano persone con disabilita';
h) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di
ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la
quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile,
nonche' il sostegno alla natalita';
i) coinvolgimento delle associazioni di categoria
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di
promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di
accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero piu'
ampio possibile di imprese.
Note all'art. 6:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.