Art. 6 
 
Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice
                           degli incentivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti  dall'Unione
europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a  ridefinire,
nell'ambito  del  codice  degli  incentivi,  i  principi  comuni  che
regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi  di
incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili
dai modelli agevolativi selezionati ai sensi  dell'articolo  4,  e  a
standardizzare la  strumentazione  tecnica  funzionale,  attenendosi,
oltre  che  ai  principi  e  criteri  direttivi   generali   di   cui
all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive  o
dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle  misure
di  incentivazione  alle  imprese,  inclusi  i  motivi  generali   di
esclusione delle imprese, l'individuazione della  base  giuridica  di
riferimento, i profili procedurali per l'accesso  e  il  mantenimento
delle agevolazioni e l'individuazione  degli  oneri  a  carico  delle
imprese  beneficiarie  nonche'  la  disciplina   del   cumulo   delle
agevolazioni nel  rispetto  dei  massimali  fissati  dalla  normativa
europea; 
    b) revisione  e  aggiornamento  dei  procedimenti  amministrativi
concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle  imprese,
mediante: 
      1) riduzione e semplificazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese beneficiarie, con  riferimento  all'intero  iter
procedurale, nel corso del quale, in ogni caso,  non  possono  essere
richiesti documenti e informazioni gia' in  possesso  della  pubblica
amministrazione; 
      2) contenimento e rispetto, da parte dei  soggetti  competenti,
dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina
del  soccorso  istruttorio  dedicata  ai  procedimenti  di  cui  alla
presente lettera; 
      3) aggiornamento dei criteri per la stipula  delle  convenzioni
con soggetti esterni alle amministrazioni titolari  degli  interventi
di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti
alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con  fissazione  di
un tetto massimo per la remunerazione  a  valere  sugli  stanziamenti
degli interventi medesimi; 
      4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in  materia
di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e  di  verifica
sul cumulo delle agevolazioni; 
      5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente
adeguati  al  nuovo  contesto  normativo  di   riferimento,   nonche'
ridefinizione degli oneri, anche  accessori,  conseguenti  agli  atti
adottati  nell'ambito   dell'esercizio   dei   suddetti   poteri   di
autotutela; 
      6) valorizzazione dell'uso, da parte  dei  soggetti  competenti
per l'attuazione degli interventi  di  incentivazione,  di  strumenti
digitali sia  nei  rapporti  con  le  imprese  beneficiarie  che  nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la  messa
a punto di piattaforme comuni operanti secondo  logiche  di  servizio
attivabili per la gestione di  procedimenti  agevolativi  o  fasi  di
procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione; 
    c) rafforzamento delle  attivita'  di  valutazione  ex  ante,  in
itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di  incentivazione
definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli  interventi  di
maggiore rilevanza; 
    d)  implementazione  di  soluzioni  tecnologiche,  anche   basate
sull'intelligenza  artificiale,  dirette  a   facilitare   la   piena
conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla
pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui
alla lettera c) e al controllo  e  al  monitoraggio  sullo  stato  di
attuazione delle misure e sugli aiuti concessi; 
    e) conformita' con la normativa europea in materia  di  aiuti  di
Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le
amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni  regionali
gia' esistenti; 
    f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla
revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici; 
    g) previsione di premialita', nell'ambito  delle  valutazioni  di
ammissione agli interventi di incentivazione,  per  le  imprese  che,
fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge  12  marzo
1999, n. 68, assumano persone con disabilita'; 
    h) previsione di premialita', nell'ambito  delle  valutazioni  di
ammissione  agli  incentivi,  per  le  imprese  che  valorizzino   la
quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro  femminile,
nonche' il sostegno alla natalita'; 
    i)    coinvolgimento    delle    associazioni    di     categoria
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di
promuovere azioni di informazione  sull'offerta  di  incentivi  e  di
accompagnamento all'accesso agli stessi  da  parte  del  numero  piu'
ampio possibile di imprese. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il  diritto
          al  lavoro  dei  disabili),  e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.