Art. 8
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure
di concessione degli incentivi
1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera f), nonche' con riferimento ai principi e criteri direttivi
indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate
le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui
all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al
primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai
sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo
3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire
servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e
di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita'
dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione,
anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza
artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e
modalita' dell'intervento.
2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente,
in conformita' con le disposizioni recate dal presente articolo, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve,
per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte
dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti
dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a
carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla
concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti
pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone
rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della
speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi
dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n.
124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di
aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro
nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul
proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle
associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.
3. La pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e'
assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni
rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al
comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici
sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso
agli interventi medesimi, nonche' avvisi sulle relative
modificazioni.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione
e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli
interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per
il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti
per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la
stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle
certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione
massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per
le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in
Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica
per le casse edili (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero
dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle
procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione
antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria,
la procedura di verifica della regolarita' contributiva fino a
quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi delregolamento (UE) n.
360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi
dell'articolo16delregolamento (UE) 2015/1589del Consiglio,
del 13 luglio 2015(46).
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del
1°luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo14, comma 2, dellalegge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di
rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della
trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti
alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per
contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e'
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la
piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
sostegno della politica industriale e della competitivita'
del Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1
deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma
1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle
informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto
produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche
centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale"Governancee capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4.
5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 28 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti
di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati».
«Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari). - 1.La pubblicazione di cui
all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai
fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del
beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum
del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate,
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e
secondo modalita' di facile consultazione, in formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7e
devono essere organizzate annualmente in unico elenco per
singola amministrazione».
- Si riporta il comma 125-quinquies dell'articolo 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), come modificato dalla presente
legge:
«125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema,
con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi
prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono
gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,
tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico
dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito".
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, reca: «Semplificazione
in materia di documento unico di regolarita' contributiva
(DURC)».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136».