Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio,
il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle
deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto
concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure
di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per
l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei
decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite
dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(omissis)».