Art. 2
Modalita' e limiti per la prestazione delle attivita'
1. I medici di cui al presente regolamento svolgono le attivita' di
raccolta sangue ed emocomponenti a supporto del personale operante
nei relativi servizi, in coerenza con il livello di competenze e di
autonomia raggiunto, oppure in forma autonoma, esclusivamente previo
conseguimento dei requisiti formativi previsti dalle disposizioni
vigenti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte
esclusivamente presso enti e associazioni che, senza scopo di lucro,
svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base
di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio
sanitario nazionale i cui statuti rispettano le finalita' previste
dal decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007, e la normativa
vigente in materia di organizzazioni di volontariato, e che siano
iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. I medici in formazione comunicano, alla scuola di
specializzazione o alla struttura regionale responsabile del corso di
formazione specifica in medicina generale, la data di inizio e la
durata della collaborazione volontaria a titolo gratuito ed
occasionale, le ore di collaborazione effettivamente prestate,
nonche' qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla scuola
o dalla struttura regionale responsabile del corso cui sono iscritti,
al fine di consentire la verifica che la collaborazione sia svolta
senza pregiudizio per l'assolvimento degli obblighi formativi.
4. Gli enti e le associazioni presso i quali sono svolte le
attivita' di cui al presente regolamento provvedono:
a) alla preventiva determinazione delle attivita' da svolgersi da
parte degli specializzandi sulla base delle carenze di organico
esistenti, alla comunicazione ai responsabili delle scuole e dei
corsi territorialmente competenti ai fini della conoscibilita' da
parte degli specializzandi, e inoltre, nell'organizzare il concreto
svolgimento di tali attivita', assumono idonee misure volte a
garantire la non interferenza delle stesse con gli obblighi formativi
dei medici specializzandi;
b) alla copertura assicurativa del medico relativa alla
responsabilita' per i rischi professionali, alla responsabilita'
civile verso terzi e agli infortuni connessi all'attivita'
assistenziale svolta, con oneri a proprio carico;
c) alla registrazione dell'attivita' in termini di frequenza
svolta da parte degli specializzandi, in coerenza con quanto disposto
dai requisiti minimi organizzativi di cui al punto UO.6.2
dell'allegato A dell'Accordo del 25 marzo 2021, stipulato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
che prevede che «le registrazioni garantiscono la tracciabilita'
dello svolgimento di ogni fase di lavoro, consentono
l'identificazione dell'operatore che ha svolto le attivita' e sono
prodotte, in tutti i casi in cui e' possibile, contestualmente alle
attivita' svolte».
5. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi della
scuola o del corso cui sono iscritti, i medici in formazione, nel
periodo di collaborazione volontaria presso gli enti e le
associazioni di cui al comma 2, possono partecipare ai percorsi
formativi e di acquisizione delle competenze dei medici addetti alle
attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti, di cui
all'Allegato A dell'Accordo del 25 luglio 2012, stipulato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei
servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli
emocomponenti», fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al
comma 3 alla scuola di specializzazione o alla regione responsabile
del corso di formazione specifica in medicina generale presso cui
sono iscritti.
6. L'attivita' di raccolta sangue, svolta ai sensi del presente
regolamento, e' riconosciuta ai fini dell'acquisizione delle
competenze pratiche previste dall'Allegato 1 dell'Allegato A
dell'Accordo di cui al comma 5 per il conseguimento del relativo
attestato.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano».