Art. 10
Attivita' istruttoria
1. Le domande di ammissione sono sottoposte, rispettando l'ordine
cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilita', al
fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal
presente regolamento. L'attivita' istruttoria, nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e' svolta dal
Soggetto gestore.
2. L'ammissione al contributo e' notificata alle imprese ammesse al
contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito
della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal
Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note alle premesse.