Art. 11
Rendicontazione e monitoraggio
1. I richiedenti il contributo, entro il termine di cui al comma 3,
presentano al Ministero richiesta di riconoscimento di contributi,
allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile, la
rendicontazione dei viaggi effettuati nell'annualita' in cui sono
stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella
domanda contenente le seguenti informazioni:
a) tratta marittima utilizzata;
b) importo pagato al netto dell'IVA per tratta marittima
utilizzata;
c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.
2. Per i viaggi effettuati nell'annualita' di riferimento, deve
essere allegata la documentazione contabile che attesti l'avvenuto
pagamento dei viaggi effettuati ovvero le fatture quietanzate
relative ai viaggi rendicontati, oppure le polizze o bolle di imbarco
quietanzate rilasciate dal vettore marittimo ovvero una idonea,
corrispondente certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal
soggetto intermediario in cui si attesti l'effettivo pagamento dei
viaggi effettuati.
3. I beneficiari, qualora non abbiano prodotto quietanze di
pagamento all'atto della richiesta di riconoscimento di contributi,
possono trasmettere la documentazione di cui al comma 2 entro il
termine di cui al quarto periodo. Alla scadenza di tale termine le
tratte marittime per le quali non siano state prodotte evidenze
contabili relative al pagamento sono escluse dal calcolo del
contributo. La produzione di eventuali note di credito dai fornitori
di servizi marittimi, a fronte di fatture emesse, non allegate alla
rendicontazione, costituisce causa di revoca, determinando decadenza
dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto
disposto dall'articolo 15. Con apposito provvedimento della Direzione
generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze
di cui al comma 1, nonche' per la trasmissione della documentazione
di cui al primo periodo.
4. I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla
richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione da cui
risultino anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei,
statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse
finalita' di quelli riconosciuti dal presente regolamento, con
specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai
contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i
limiti del 30 per cento dei costi relativi ai viaggi effettuati nel
periodo di incentivazione.
5. La Direzione generale stabilisce con apposito decreto che i
beneficiari forniscano ulteriori dati utili per monitorare gli
effetti della misura a fini statistici.
6. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, verifica la
veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.