Art. 12
Erogazione del contributo
1. L'erogazione del contributo e' subordinata:
a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso
in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra
coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' alla
disponibilita' delle risorse cosi' come rimodulate ai sensi
dell'articolo 8 del presente regolamento.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 46 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere
dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono
in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4. ».