Art. 13
Cumulo del contributo
1. Nel caso di coesistenza, per le medesime finalita', di altri
interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti
locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere per ciascun
beneficiario:
a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la
specifica rotta;
b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale e
quello marittimo, dei costi esterni per esternalita' negative per
unita' di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed
equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A.
2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle
rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa
documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e
per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati dal comma
1.