Art. 14
Ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla
documentazione di imbarco presentata, al fine di verificare le
condizioni per la fruizione del contributo, anche avvalendosi delle
informazioni a riscontro fornite dalle societa' armatrici.
2. A conclusione dell'attivita' di ispezione e controllo, ove si
riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati ovvero
il superamento del limite del 30 per cento di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero proporzionale
del contributo erogato.