Art. 15
Recupero dei contributi
1. Nei casi di revoca di cui all'articolo 4, comma 4, il
beneficiario e' tenuto a restituire l'ultimo contributo percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione
del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali
erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di
contributo percepito.
3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.