Art. 2
Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme
disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di
21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed
ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione
della rete viaria e riduzione delle esternalita' negative dei
trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro
e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso
porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione e' finalizzata,
tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo
in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza
con le finalita' dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del
2015.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento compensano
parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto
su strada rispetto all'uso del servizio marittimo effettuato in
sostituzione.
Note all'art. 2:
- Si riportano i commi 647 e 649 della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208:
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a concedere contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena
intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti
l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi
marittimi per il trasporto combinato delle merci o il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e
in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».