Art. 3
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono
svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini di
cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.
2. Il Soggetto gestore:
a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle
procedure di accesso ai contributi;
b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati nel
rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di
informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica,
analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le
indicazioni fornite dalla Direzione generale;
d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di
chiusura delle attivita' relative a tali contributi;
e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro effetti sul
settore;
f) svolge le attivita' di controllo, sulla base delle specifiche
fornite dalla Direzione generale.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a
carico delle risorse di cui all'articolo 2, nel limite massimo annuo
dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico
preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle
giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili,
debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo
gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione e approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio
medesimo in conformita' al preventivo di cui al primo periodo.
4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di
vigilanza e di controllo, in ordine alle attivita' espletate dal
Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui
e' responsabile.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».