Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente
regolamento le Imprese che imbarchino su navi Ro-Ro e Ro-Pax veicoli
o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di
percorrere le tratte marittime individuate e indicate nell'Allegato A
al presente regolamento.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente
regolamento, le Imprese di cui al comma 1 devono presentare apposita
autodichiarazione, redatta in conformita' a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
cui risulta che le stesse:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle
imprese o equivalenti;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si
trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
c) non sono sottoposte a liquidazione giudiziale, concordato
preventivo liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria, oppure a procedure volontarie di
liquidazione e scioglimento della societa';
d) operano nel rispetto delle norme e degli obblighi europei in
materia di lavoro;
e) sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e
antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231;
f) non si trovano in condizioni ostative alla concessione delle
agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) hanno integralmente restituito le agevolazioni pubbliche
godute delle quali sia stata eventualmente disposta la restituzione;
h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. L'assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di cui al comma 2
costituisce causa di revoca del contributo e comporta il recupero
dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15.
5. Le Imprese richiedenti il contributo sono obbligate ad attenersi
alle prescrizioni dell'Unione europea e nazionali, in particolare in
materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e
sicurezza.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riportano gli articoli 94 e 97 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a
raggruppamenti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento
non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato
da una causa automatica o non automatica di esclusione o
dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha
adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la
causa escludente verificatasi prima della presentazione
dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione
dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il
soggetto che ne e' interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del
comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella
data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al
comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente
si e' verificata successivamente alla presentazione
dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto
meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante
al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui
agli articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei
requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo'
comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro
soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva
l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente
adottate, il raggruppamento non e' escluso dalla procedura
d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico
e' escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi
ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese
artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle
consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i
requisiti di cui i consorzi si avvalgono.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
Supplemento ordinario n. 268.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento
ordinario n. 214.