Art. 5
Oggetto e destinazione del contributo
1. Il contributo e' destinato alle imprese che presentino domanda
per l'ottenimento dei contributi, contenente un piano previsionale di
imbarco di veicoli per l'annualita' successiva su tratte marittime
oggetto di incentivazione.
2. Per la quantificazione del numero di imbarchi oggetto del
contributo devono essere individuati come singola unita' imbarcata
gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle
3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici
semoventi e trattori stradali. Sono individuati come due unita' di
carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e
autoarticolati. Il trasporto delle bisarche e' incentivato in
alternativa o individuando l'autoveicolo o il complesso veicolare
imbarcato trasportante veicoli stradali oppure i singoli veicoli
stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla singola unita'
di carico imbarcata di tutte le tipologie di veicoli stradali
trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono individuate
nell'Allegato B al presente regolamento.
3. Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una
lettera di impegno dell'Impresa a dotarsi di sistemi digitali
adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le
rendicontazioni secondo le modalita' individuate con apposito decreto
adottato dalla Direzione generale.