Art. 6
Criteri per la determinazione del contributo
1. Al beneficiario e' riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un
contributo proporzionale al percorso stradale evitato come
quantificato nell'Allegato A. L'ammontare del contributo massimo
chilometrico tiene conto della differenza esistente tra i costi
esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via
mare. Il contributo unitario calcolato per ogni annualita' e' dato
dal rapporto fra l'ammontare del finanziamento disponibile per
l'annualita' di riferimento e la sommatoria di tutte le unita' per
chilometro di percorso stradale evitato.
2. L'individuazione della differenza fra i costi esterni prodotti
dal trasporto stradale e quello via mare, in base ai quali e'
determinata l'entita' massima della compensazione unitaria, avviene
in conformita' ai criteri definiti dalla Commissione europea in
materia di costi esterni dei trasporti.
3. L'importo del contributo unitario chilometrico non puo' superare
il 50 per cento del differenziale fra i costi esterni prodotti dal
trasporto stradale e quello via mare. Il contributo unitario massimo,
ai sensi del comma 2, e' quantificato in 30 centesimi di euro per
veicolo per chilometro di percorso stradale evitato.
4. L'importo totale del contributo erogato al beneficiario non puo'
superare il 30 per cento dei costi sostenuti per i servizi marittimi.
5. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo il
tratto chilometrico stradale evitato e' individuato ai sensi
dell'articolo 7.