Art. 6 
 
            Criteri per la determinazione del contributo 
 
  1. Al beneficiario e' riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un
contributo  proporzionale   al   percorso   stradale   evitato   come
quantificato nell'Allegato  A.  L'ammontare  del  contributo  massimo
chilometrico tiene conto  della  differenza  esistente  tra  i  costi
esterni originati dal trasporto stradale e quelli del  trasporto  via
mare. Il contributo unitario calcolato per ogni  annualita'  e'  dato
dal  rapporto  fra  l'ammontare  del  finanziamento  disponibile  per
l'annualita' di riferimento e la sommatoria di tutte  le  unita'  per
chilometro di percorso stradale evitato. 
  2. L'individuazione della differenza fra i costi  esterni  prodotti
dal trasporto stradale e  quello  via  mare,  in  base  ai  quali  e'
determinata l'entita' massima della compensazione  unitaria,  avviene
in conformita' ai  criteri  definiti  dalla  Commissione  europea  in
materia di costi esterni dei trasporti. 
  3. L'importo del contributo unitario chilometrico non puo' superare
il 50 per cento del differenziale fra i costi  esterni  prodotti  dal
trasporto stradale e quello via mare. Il contributo unitario massimo,
ai sensi del comma 2, e' quantificato in 30  centesimi  di  euro  per
veicolo per chilometro di percorso stradale evitato. 
  4. L'importo totale del contributo erogato al beneficiario non puo'
superare il 30 per cento dei costi sostenuti per i servizi marittimi. 
  5. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo  il
tratto  chilometrico  stradale  evitato  e'  individuato   ai   sensi
dell'articolo 7.