Art. 7
Rotte marittime ammissibili al contributo
1. Sono considerate rotte sempre ammissibili gli itinerari
marittimi indicati nell'Allegato A, corredato dall'indicazione del
corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori
rotte indicate dalle Imprese all'atto della presentazione della
domanda, il tratto chilometrico stradale evitato e' individuato con
apposito decreto della Direzione generale.
2. Il numero dei chilometri sottratti alle reti stradali utili al
calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il
percorso stradale evitato sul territorio italiano.
3. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole italiane a
porti comunitari, sono valutati eleggibili al contributo gli imbarchi
effettuati su rotte il cui utilizzo evita percorsi stradali sul
territorio insulare rispetto all'utilizzo di altre possibili rotte
servite da servizi Ro-Ro e Ro-Pax da e verso la stessa isola. In tal
caso, e' valutata la lunghezza del percorso stradale sul territorio
insulare. Sono parimenti ritenuti eleggibili trasporti fra porti
della stessa isola che evitano percorsi stradali insulari.