Art. 8
Modalita' di determinazione
e quantificazione dei contributi
1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e'
quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni
di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la
disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita'
pubblica.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le
risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla riduzione
del contributo in proporzione all'ammontare spettante a ciascun
beneficiario.
3. Il diritto al contributo per il beneficiario e' comprovato
annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione secondo le
modalita' definite con apposito decreto della Direzione generale.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo dell'annualita' di riferimento, siano rispettati dai
beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.