Art. 9
Presentazione della domanda
1. Per accedere ai contributi le Imprese, nonche' le strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette Imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, e iscritte al registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, devono
presentare istanza al Ministero entro la data e secondo le modalita'
indicate in apposito decreto della Direzione generale. La domanda
deve contenere, a pena di inammissibilita':
a) ragione sociale dell'Impresa;
b) sede legale dell'Impresa;
c) legale rappresentante dell'Impresa;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'Impresa;
h) firma del legale rappresentante dell'Impresa;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di
iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione
che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi
(licenza comunitaria);
l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o
analoghi registri nazionali;
m) piano previsionale degli imbarchi per l'annualita' successiva.
2. Ogni Impresa, anche se associata a un consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare un'unica domanda di contributo all'anno.
Ai fini della verifica dell'unicita' delle domande, rileva il numero
o il codice identificativo dell'Impresa che ne permetta
l'identificazione univoca ai fini fiscali. Ai fini del presente
comma, le Imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
indicano chiaramente, a pena di esclusione, il numero o il codice
identificativo.
3. Le domande per accedere ai contributi sono inviate entro il
termine perentorio indicato nell'apposito decreto adottato dalla
Direzione generale, esclusivamente in via telematica, sottoscritte
con firma digitale dal rappresentante legale dell'Impresa,
utilizzando il portale che il Soggetto gestore mette a disposizione
secondo le specifiche previste nel decreto della Direzione generale.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso
ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle
domande, e' disposta dal Ministero con apposito provvedimento della
Direzione generale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero.
Note all'art. 9:
- Il Capo I del Titolo VI (Delle societa' cooperative e
delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto (Del lavoro)
del codice civile, reca: «Delle societa' cooperative».
- Le sezioni II e II-bis, del Capo II, del Titolo X
(Della disciplina della concorrenza e dei consorzi), del
Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano,
rispettivamente: «Dei consorzi con attivita' esterna»,
«art. 2615-ter - Societa' consortili», «Dei consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi».
- Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009,
n. L 300/51.