Art. 11 Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo il Capo VII sono inseriti i seguenti: «Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del settore vitivinicolo Art. 24-sexies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata e' di minima entita' e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza; c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda e' superiore al 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' integralmente restituito. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata. 3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi: a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento; b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso; c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale. 4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi: a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo; c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo. Art. 24-septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di vendemmia verde). - 1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano l'intervento sull'intera superficie oggetto della domanda sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata e' di minima entita' e comunque non supera il 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda di aiuto e' superiore al 20 per cento ma e' uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto e' erogato sulla base della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza; c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se gia' concesso, e' restituito. In tale ipotesi il beneficiario e' escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato; b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato; c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato. 2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128. 3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione: a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo; b) se l'importo non speso e' inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato. Art. 24-novies (Sanzione a carico del distillatore dei sottoprodotti della vinificazione). - 1. Il distillatore che viola gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di distillazione dei sottoprodotti, e' soggetto alla revoca del provvedimento di riconoscimento ed al diniego di accesso agli aiuti comunitari previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione. Art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi). - 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi. 2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo. 3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili. Capo VII-ter - Sanzioni per la violazione di disposizioni del settore dell'apicoltura Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti. 2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico. 3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito.».