Art. 11 
 
               Inserimento dei Capi VII-bis e VII-ter 
             al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo  il  Capo  VII
sono inseriti i seguenti: 
    «Capo VII-bis - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del
settore vitivinicolo 
    Art.  24-sexies (Sanzioni  per  la  violazione  delle  regole  in
materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti). -  1.  I
beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui  all'articolo
58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che  non
realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della  domanda
di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni: 
       a) se la differenza tra  la  superficie  realizzata  e  quella
indicata nella domanda approvata e' di minima entita' e comunque  non
superiore al 20 per cento, il sostegno e' calcolato sulla base  della
superficie effettivamente realizzata; 
      b) se la differenza  tra  la  superficie  realizzata  e  quella
indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma e' uguale o
inferiore al 50 per  cento,  l'aiuto  e'  erogato  sulla  base  della
superficie effettivamente  realizzata  e  ridotto  del  doppio  della
differenza; 
      c) se la differenza  tra  la  superficie  realizzata  e  quella
indicata nella domanda e' superiore  al  50  per  cento,  l'aiuto  e'
negato e, se gia' concesso, e' integralmente restituito. 
    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza  maggiore  o
circostanze  eccezionali  previste  dalla  normativa  comunitaria   e
nazionale,  ai  beneficiari  che   dimostrano   di   aver   raggiunto
l'obiettivo generale dell'operazione e' riconosciuto  un  aiuto  pari
all'importo corrispondente  alla  parte  dell'operazione  realizzata,
salvo il recupero di quanto ricevuto a  titolo  di  anticipo  per  la
parte non attuata. 
    3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno  ricevuto
l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento  (UE)  2016/1149
sono  esclusi  per  tre  anni  dall'accesso  ai  contributi  per   la
ristrutturazione  e  riconversione   dei   vigneti   e   si   procede
all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi: 
      a) se realizzano  l'intervento  su  una  superficie  differente
rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento; 
      b) se  rinunciano  all'intervento  o  sono  soggetti  a  revoca
dell'aiuto concesso; 
      c) se presentano la domanda  del  pagamento  del  saldo  finale
oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; 
      d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale. 
    4. I beneficiari dell'aiuto di cui  al  comma  1  che  non  hanno
ricevuto  l'anticipo  del  contributo  sono  esclusi  per   un   anno
dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione  e  riconversione  dei
vigneti nelle seguenti ipotesi: 
      a) presentazione delle domande di  pagamento  del  saldo  oltre
cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito; 
      b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo; 
      c)  presentazione  della  rinuncia  al   contributo   concesso,
successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di  scadenza
della presentazione delle domande di pagamento del saldo. 
    Art. 24-septies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in
materia di vendemmia verde). - 1. I beneficiari  dell'aiuto  previsto
per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento  (UE)   2021/2115   che   non   realizzano   l'intervento
sull'intera superficie  oggetto  della  domanda  sono  soggetti  alle
seguenti sanzioni: 
      a) se la differenza  tra  la  superficie  realizzata  e  quella
oggetto della domanda approvata e' di minima entita' e  comunque  non
supera il 20 per cento, il sostegno e'  calcolato  sulla  base  della
superficie effettivamente realizzata; 
      b) se la differenza  tra  la  superficie  realizzata  e  quella
oggetto della domanda di aiuto e' superiore al 20  per  cento  ma  e'
uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto  e'  erogato  sulla  base
della superficie realizzata e ridotto del doppio della differenza; 
      c) se la differenza  tra  la  superficie  realizzata  e  quella
oggetto della domanda supera il 50 per cento, l'aiuto e' negato e, se
gia' concesso, e' restituito. In  tale  ipotesi  il  beneficiario  e'
escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere  dalla
data di presentazione della domanda. 
    Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni  in
materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali).
-  1.  I  beneficiari  del  contributo  per   l'intervento   di   cui
all'articolo 58,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (UE)
2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti  alle
seguenti sanzioni: 
      a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo  dell'anticipo
non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o  uguale  al  30
per cento dell'anticipo erogato; 
      b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo
non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50  per  cento
dell'anticipo erogato; 
      c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo
non speso e'  superiore  o  uguale  al  50  per  cento  dell'anticipo
erogato. 
    2.  In  caso  di  mancato  utilizzo  dell'anticipo  versato,   si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 24  del  regolamento
(UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128. 
    3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda  di
pagamento del saldo entro i termini stabiliti  o  che  rinunciano  al
contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione
dell'esclusione dall'aiuto per tre anni. 
    4. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  5,  nel  settore
vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la  domanda
di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo  alla
scadenza del termine fissato, sono  soggetti  ad  una  sanzione  pari
all'1 per cento  del  contributo  riconosciuto  per  ogni  giorno  di
ritardo. Le domande di pagamento presentate  oltre  i  cinque  giorni
dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono
respinte. 
    5. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1-bis,  qualora,
all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato
e' superiore all'importo dovuto, si procede  al  recupero  dell'aiuto
indebitamente versato. 
    6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica
alcuna sanzione: 
      a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale  o
qualora l'anticipo non sia  stato  versato  e  sia  stata  presentata
domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti  il  termine  ultimo
previsto per la presentazione della domanda di saldo; 
      b) se  l'importo  non  speso  e'  inferiore  al  10  per  cento
dell'anticipo erogato. 
    Art.  24-novies  (Sanzione  a   carico   del   distillatore   dei
sottoprodotti della vinificazione). - 1. Il  distillatore  che  viola
gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per  la
concessione dell'aiuto di cui all'articolo 58, paragrafo  1,  lettera
g), del regolamento (UE) 2021/2115, in materia di  distillazione  dei
sottoprodotti,  e'  soggetto  alla  revoca   del   provvedimento   di
riconoscimento  ed  al  diniego  di  accesso  agli  aiuti  comunitari
previsti per l'anno successivo all'accertamento della violazione. 
    Art. 24-decies  (Sanzioni  per  la  violazione  delle  regole  in
materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi).  -
1. I soggetti beneficiari  del  contributo  previsto  dall'intervento
promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera  k),  del
regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui
spese ammissibili, a seguito dei  controlli  effettuati  dall'Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano  inferiori  al  50
per cento del  valore  del  progetto  approvato  perdono  il  diritto
all'aiuto e  non  possono  presentare  o  partecipare  a  domande  di
contributo per tale misura per i due esercizi  finanziari  comunitari
successivi. 
    2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento
promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera  k),  del
regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui
spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori  al
75 per cento del valore del progetto approvato,  sono  soggetti  alla
sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non  ammissibile  e
non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale
misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo. 
    3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento
promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera  k),  del
regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui
spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori  al
90 per cento del valore del progetto approvato,  sono  soggetti  alla
sanzione pecuniaria pari  al  valore  delle  spese  non  rendicontate
escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili. 
    Capo VII-ter - Sanzioni per la  violazione  di  disposizioni  del
settore dell'apicoltura 
    Art. 24-undecies (Inosservanza degli  obblighi  previsti  per  il
percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III,  Sezione
3,  del  regolamento  (UE)  2021/2115).  -  1.  I   beneficiari   dei
finanziamenti per l'acquisto dei  beni,  previsti  dall'articolo  55,
comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115,  il  cui  uso  e
utilita' economica non si  esauriscono  entro  un  anno,  quando  non
rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda,
sono soggetti al recupero degli aiuti. 
    2. La medesima sanzione si applica  in  caso  di  violazione  dei
vincoli  territoriali  di  mantenimento   del   materiale   biologico
finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b),  punto  iii)
del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di  violazione  delle
regole stabilite dalla  legislazione  nazionale  sull'identificazione
del predetto materiale biologico. 
    3. Nel caso in cui le condotte di  cui  ai  commi  1  e  2  siano
realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i  beneficiari,  oltre
al rimborso dei pagamenti  indebitamente  percepiti  e  dei  relativi
interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione  pari  all'importo
percepito.».