Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo la cifra «12», le parole: «, comma 2» sono soppresse; 
      2) dopo la cifra «15», le parole «, comma 2» sono soppresse; 
      3) sono inserite, in fine, le seguenti «, 21 e 23»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, sono disciplinate le modalita'
di  esecuzione  dei  controlli  finalizzati  all'applicazione   delle
sanzioni previste dagli articoli 22 e 24.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Fatta salva l'applicazione  delle  riduzioni  previste  dai
Capi VII. VII-bis e VII-ter, le riduzioni dei pagamenti previste  nel
presente decreto si applicano nell'ordine seguente: 
        a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI; 
        b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a),
si applicano le riduzioni previste al Capo IV; 
        c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b),
si applicano le riduzioni previste al Capo II.»; 
        d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Quando  a   seguito   di   comunicazione   del   Fondo
mutualistico nazionale AgriCat agli  organismi  pagatori,  effettuata
mediante iscrizione nel registro debitori nazionale da parte di Agea,
risulta  che  l'impresa  agricola   beneficiaria   degli   aiuti   ha
indebitamente percepito importi a titolo di indennizzo a  seguito  di
una  denuncia  di  sinistro  per  eventi  catastrofali,   l'Organismo
pagatore compensa l'importo dell'aiuto da  erogare  con  gli  importi
indebitamente percepiti.». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si  riporta  l'articolo  25   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 25 (Omesse o inesatte dichiarazioni).  - 1.  1.
          Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della
          sovranita' alimentare e delle foreste,  da  emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabilite le disposizioni  attuative
          e i criteri per determinare  le  percentuali  di  riduzione
          applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1,
          8, comma 1, 10, comma 1, 12, 13, 14, 15, 21 e 23. 
                1-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
          della  sovranita'  alimentare   e   delle   foreste,   sono
          disciplinate  le  modalita'  di  esecuzione  dei  controlli
          finalizzati all'applicazione delle sanzioni previste  dagli
          articoli 22 e 24. 
                2.  Fatta  salva   l'applicazione   delle   riduzioni
          previste dai Capi VII, VII-bis e VII-ter, le riduzioni  dei
          pagamenti  previste  nel  presente  decreto  si   applicano
          nell'ordine seguente: 
                  a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI; 
                  b) all'importo risultante  dall'applicazione  della
          lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV; 
                  c) all'importo risultante  dall'applicazione  della
          lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II. 
              2-bis. Quando a  seguito  di  comunicazione  del  Fondo
          mutualistico nazionale  AgriCat  agli  organismi  pagatori,
          effettuata  mediante  iscrizione  nel   registro   debitori
          nazionale da parte di Agea, risulta che l'impresa  agricola
          beneficiaria degli aiuti ha indebitamente percepito importi
          a titolo  di  indennizzo  a  seguito  di  una  denuncia  di
          sinistro  per  eventi  catastrofali,  l'Organismo  pagatore
          compensa l'importo dell'aiuto da erogare  con  gli  importi
          indebitamente percepiti.».