Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda.»; b) il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito d'applicazione). - 1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione di una o piu' norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. 1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al comma 1 sia stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuita' dell'azienda. 2. (abrogato) ».