Art. 3 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 17  marzo  2023,  n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui  al  comma  1  sia
stato disposto il sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un
procedimento per i reati previsti dall'articolo  603-bis  del  codice
penale, l'autorita' giudiziaria ne da' immediata  comunicazione  agli
Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla
revoca della misura cautelare,  salvo  che  il  giudice  disponga  il
controllo giudiziario o  nomini  un  amministratore  giudiziario  che
assicuri la continuita' dell'azienda.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo   2   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 2 (Ambito d'applicazione). - 1. Sono sanzionati
          gli agricoltori  o  gli  altri  beneficiari  dei  pagamenti
          diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli70,
          71 e 72 del regolamento (UE)  2021/2115,  per  i  quali  e'
          stata accertata in via definitiva la violazione  di  una  o
          piu'  norme  nazionali  che  attuano  gli  articoli   delle
          direttive elencate nell'allegato IV  del  regolamento  (UE)
          2021/2115. 
                1-bis. Qualora a carico dei soggetti di cui al  comma
          1 sia stato disposto il sequestro  preventivo  dell'azienda
          nell'ambito  di  un  procedimento  per  i  reati   previsti
          dall'articolo  603-bis  del  codice   penale,   l'autorita'
          giudiziaria ne da' immediata comunicazione  agli  Organismi
          pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla
          revoca  della  misura  cautelare,  salvo  che  il   giudice
          disponga   il   controllo   giudiziario   o    nomini    un
          amministratore  giudiziario  che  assicuri  la  continuita'
          dell'azienda. 
                2. (abrogato) ».