Art. 5 
 
          Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 dopo
il comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente: 
    «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, alle richieste
di modifica della  domanda  iniziale,  relative  a  singole  parcelle
agricole o  singoli  diritti  all'aiuto,  capi  animali  o  ulteriori
elementi fattuali,  presentate  oltre  i  termini  stabiliti  per  la
presentazione della domanda  di  aiuto,  si  applicano  le  riduzioni
stabilite dai commi 1 e 3, esclusivamente  in  relazione  all'aumento
dell'entita' o del pagamento  rispetto  a  quello  spettante  per  la
domanda presentata nei termini.». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 5 (Riduzione dei pagamenti per la presentazione
          tardiva delle domande). - 1. Per ciascun anno  di  domanda,
          la presentazione di una domanda di aiuto  o  di  pagamento,
          corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre
          l'ultimo giorno utile, fissato  con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo  4,  comma  3,
          della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  comporta   una
          riduzione pari all'1  per  cento,  per  ciascun  giorno  di
          ritardo,  dell'aiuto  cui  il  beneficiario  avrebbe  avuto
          diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato
          termine di scadenza. 
                2. Qualora il ritardo  sia  superiore  a  venticinque
          giorni, la domanda di aiuto o di pagamento  e'  considerata
          irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun  aiuto
          o pagamento. 
                3. Per ciascun anno di domanda, la  presentazione  di
          una domanda di assegnazione  dei  diritti  all'aiuto  o  di
          aumento del valore dei diritti all'aiuto,  corredata  della
          necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno
          utile, fissato con decreto del  Ministro  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste,  da  adottarsi
          ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n.  428  del
          1990, comporta una riduzione  pari  al  3  per  cento,  per
          ciascun giorno di ritardo, del  corrispettivo  dei  diritti
          all'aiuto o dell'aumento del valore dei  diritti  all'aiuto
          cui  il  beneficiario  avrebbe  avuto  diritto  se   avesse
          presentato  la  domanda  entro  il  prefissato  termine  di
          scadenza. 
                4. Qualora il ritardo  sia  superiore  a  venticinque
          giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del  valore
          dei diritti all'aiuto  e'  considerata  irricevibile  e  al
          beneficiario  non  e'  assegnato  alcun  diritto  o  nessun
          aumento del valore dei diritti all'aiuto. 
              4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4,  alle
          richieste di modifica della domanda  iniziale,  relative  a
          singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi
          animali o ulteriori elementi fattuali, presentate  oltre  i
          termini stabiliti per la  presentazione  della  domanda  di
          aiuto, si applicano le riduzioni stabilite dai commi 1 e 3,
          esclusivamente in relazione all'aumento dell'entita' o  del
          pagamento  rispetto  a  quello  spettante  per  la  domanda
          presentata nei termini.».