Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo  17
marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si  riscontrino  piu'  di  tre
capi non accertati;» sono aggiunte  le  seguenti:  «oppure,  per  gli
interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e  caprina,
limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32
del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli  allevamenti
superiori ai tredici  capi  e  inferiori  a  quaranta  capi,  non  si
riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati  rispetto  al
totale dei capi per i quali si chiede il contributo». 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  6  (Omesse  o  inesatte  dichiarazioni).  - 1.
          Qualora un beneficiario, per un  dato  anno,  non  dichiari
          tutte le parcelle agricole risultanti  a  sua  disposizione
          nel fascicolo aziendale di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1°dicembre 1999, n. 503, e  la  differenza
          tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica,  o
          in una domanda di pagamento, e la  somma  della  superficie
          dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate
          sia superiore al 3 per cento della  superficie  dichiarata,
          l'importo complessivo dei pagamenti diretti per  superficie
          ovvero del sostegno  nell'ambito  degli  interventi  basati
          sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento  sulla  base
          dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in
          funzione della entita' dell'omissione. 
                2.  Fatto  salvo  il  rispetto  delle  condizioni  di
          ammissibilita', qualora nell'ambito di  un  intervento  sia
          applicabile un limite o  un  massimale  individuale,  e  la
          superficie  o  il  numero   di   animali   dichiarati   dal
          beneficiario superi  il  suddetto  limite  o  il  massimale
          individuale,  la  superficie  dichiarata  o  il  numero  di
          animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o
          al massimale fissato per il beneficiario in questione. 
                3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un
          gruppo coltura dichiari una  superficie  maggiore  rispetto
          alla superficie determinata,  l'aiuto  e'  calcolato  sulla
          base della superficie determinata per il gruppo  coltura  a
          cui si riferiscono gli  impegni  violati,  dalla  quale  e'
          sottratta: 
                  a) due volte la differenza accertata per il  gruppo
          coltura in questione, se questa e' superiore al 3 per cento
          o a due ettari, ma non superiore  al  20  per  cento  della
          superficie determinata; 
                  b) l'intero importo dell'aiuto o  della  misura  di
          sostegno  per  il  gruppo  coltura  in  questione   se   la
          differenza accertata e' superiore al 20 per cento; 
                  c) se la differenza accertata e'  superiore  al  50
          per  cento,  il  beneficiario  e'   tenuto,   altresi',   a
          restituire  una  somma  supplementare,   pari   all'importo
          dell'aiuto o del sostegno  corrispondente  alla  differenza
          tra la superficie dichiarata e  la  superficie  determinata
          per il gruppo coltura in questione;  se  tale  importo  non
          puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni
          successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e'
          azzerato. 
                4.   Qualora   la    differenza,    tra    superficie
          complessivamente   dichiarata   ai   fini   del   pagamento
          nell'ambito degli interventi di cui all'articolo  4,  comma
          1, e la superficie determinata, sia inferiore  o  uguale  a
          0,1 ettari e al 20 per cento della  superficie  dichiarata,
          la  superficie  determinata  e'  considerata  uguale   alla
          superficie dichiarata. 
                5. Al beneficiario che nell'anno  precedente  non  ha
          subito  alcuna  riduzione  per   sovradichiarazione   delle
          superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in
          questione, per gli interventi di cui all'articolo 4,  comma
          1, lettere a), b), c) e d) e gli  interventi  di  cui  agli
          articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora
          la differenza accertata, di cui al  comma  3  del  presente
          articolo, non superi  il  10  per  cento  della  superficie
          determinata,  l'aiuto  e'  calcolato   sulla   base   della
          superficie determinata, dalla quale e' sottratta  una  sola
          volta  la  differenza  accertata.  Tale   beneficiario   e'
          sottoposto a controllo l'anno  successivo  e,  in  caso  di
          esito negativo del controllo, decade dall'applicazione  del
          presente comma con ricalcolo  della  riduzione  per  l'anno
          precedente. 
                6. Qualora si accerti che il  «giovane  agricoltore»,
          di cui all'articolo 4, paragrafo 6,  del  regolamento  (UE)
          2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di
          «capo  dell'azienda»   o   alla   capacita'   professionale
          stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e  delle  foreste,  da  adottarsi  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 3,  della  legge  29  dicembre
          1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito
          non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a
          valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione  pari  al
          20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o  avrebbe
          ricevuto come  sostegno  complementare  al  reddito  per  i
          giovani  agricoltori;  se  tale  importo  non  puo'  essere
          recuperato integralmente nel corso dei due anni  successivi
          all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  5  del
          regolamento  (UE)   2020/2220,   qualora,   successivamente
          all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori,  si
          accerti  che  determinati  diritti  sono  stati   assegnati
          indebitamente o il  loro  valore  sia  stato  indebitamente
          fissato su  un  valore  errato,  l'agricoltore  interessato
          restituisce alla riserva nazionale i diritti  indebitamente
          assegnati ovvero la parte  del  loro  valore  indebitamente
          assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la
          parte di valore indebitamente assegnati si considerano  non
          assegnati dal momento della loro attribuzione. 
                8. In caso di trasferimento  a  terzi  da  parte  del
          beneficiario   originario,   l'obbligo   di   restituzione,
          proporzionalmente al numero di  diritti  trasferiti,  e  la
          rettifica  incombono  anche  sui  cessionari,  qualora   il
          cedente non disponga di un numero  di  diritti  sufficiente
          per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono
          stati indebitamente assegnati. 
                9. L'importo totale dell'aiuto, cui  il  beneficiario
          ha diritto nell'ambito di un regime di  aiuti  per  bovini,
          ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa  agli
          stessi animali, o di un tipo di operazione  nell'ambito  di
          tale misura di sostegno, e' versato in base al  numero  dei
          capi accertati, a condizione che, in  seguito  a  controlli
          amministrativi o a seguito di sopralluogo: 
                  a)  non  si  riscontrino  piu'  di  tre  capi   non
          accertati;oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per
          animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle  aree
          montane  individuate  ai   sensi   dell'articolo   32   del
          regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  per  consistenze   degli
          allevamenti  superiori  ai  tredici  capi  e  inferiori   a
          quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento  di
          capi non accertati rispetto al totale dei capi per i  quali
          si chiede il contributo; 
                  b) i bovini, gli ovini e i  caprini  non  accertati
          possano essere identificati individualmente  con  qualsiasi
          mezzo  previsto  dal  sistema  di  identificazione   e   di
          registrazione degli animali. 
                10. In mancanza delle condizioni di cui al  comma  9,
          lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno
          cui il beneficiario ha diritto e' cosi' ridotto: 
                  a) se la percentuale  del  rapporto  tra  capi  non
          accertati e capi accertati e' inferiore o uguale al 20  per
          cento, la riduzione e' effettuata in tale misura; 
                  b) se la percentuale  del  rapporto  tra  capi  non
          accertati e capi accertati e' superiore al 20 per cento  ma
          inferiore o  uguale  al  30  per  cento,  la  riduzione  e'
          effettuata nella misura di due volte tale percentuale; 
                  c) se la percentuale  del  rapporto  tra  capi  non
          accertati e capi accertati e' superiore al  30  per  cento,
          non e' concesso alcun aiuto o sostegno; 
                  d) se la percentuale  del  rapporto  tra  capi  non
          accertati e capi accertati e' superiore al  50  per  cento,
          non e' concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario e'
          tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare pari
          all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di
          capi dichiarati e il numero  di  capi  accertati.  Se  tale
          importo non puo' essere recuperato integralmente nel  corso
          dei due  anni  successivi  all'anno  dell'accertamento,  il
          saldo restante e' azzerato».