Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, le parole: «sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Disposizioni transitorie in materia di condizionalita'). - 1. Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023. 2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i relativi controlli».