Art. 7 
 
          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo  2023,
n.  42,  le  parole:  «sono  eseguiti  i  controlli  previsti   dalla
condizionalita' rafforzata»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si
applicano  gli  obblighi  della  condizionalita'  rafforzata  e  sono
eseguiti i relativi controlli». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  9  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          condizionalita'). - 1. Le regole della  condizionalita'  di
          cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE)
          n.  1306/2013   continuano   ad   applicarsi   nel   quadro
          dell'attuazione dei programmi di sviluppo  rurale  a  norma
          del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e  47
          del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la
          ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia
          verde, adottati prima del 2023. 
                2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno  ai
          sensi degli articoli 28, 29 e 30 del  regolamento  (UE)  n.
          1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale  a  norma
          di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito
          del PSP a norma del regolamento (UE)  2021/2115,  ricevendo
          in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle
          risorse FEASR  del  periodo  2023-2027,  si  applicano  gli
          obblighi della condizionalita' rafforzata e sono eseguiti i
          relativi controlli».