Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per l'anno 2023, e' sospesa l'applicazione  delle  sanzioni
di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e
che il beneficiario inadempiente presenti  domanda  per  il  medesimo
regime nel 2024.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e'  stata  sospesa
nel 2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa
per il 2023 verra' applicata unitamente a  quella  comminata  per  il
2024.». 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Si  riporta  l'articolo  10   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 10  (Disposizioni  transitorie  in  materia  di
          condizionalita'). - 1. Sono sanzionati  i  beneficiari  che
          presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed
          il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni
          assunti ai sensi  dell'articolo  31  del  regolamento  (UE)
          2022/2115. La sanzione per  ogni  violazione  accertata  e'
          determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento
          o del 100 per cento, in base  alla  gravita',  all'entita',
          alla durata e alla ripetizione della  violazione,  definite
          sulla  base  dei  criteri  posti   dal   decreto   di   cui
          all'articolo  25.  Nel  caso  di  impegno  pluriennale,  si
          procede, altresi', al  recupero  dell'aiuto  erogato  negli
          anni precedenti nella stessa misura  determinata  nell'anno
          dell'accertamento. 
                2. Per l'anno 2023, e' sospesa  l'applicazione  delle
          sanzioni di cui al comma 1, a condizione  che  l'infrazione
          sia di grado  basso  e  che  il  beneficiario  inadempiente
          presenti domanda per il medesimo regime nel 2024. 3.  Se  i
          beneficiari per i quali la sanzione e'  stata  sospesa  nel
          2023, compiono ulteriori violazioni nel 2024,  la  sanzione
          sospesa per il 2023 verra' applicata  unitamente  a  quella
          comminata per il 2024. 
                3. Se i beneficiari per i quali la sanzione e'  stata
          sospesa nel 2023, compiono ulteriori violazioni  nel  2024,
          la sanzione sospesa per il 2023 verra' applicata unitamente
          a quella comminata per il 2024.».