Art. 9 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli impegni» sono inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo.»; c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 15 del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Violazione degli impegni e degli altri obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali). - 1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilita' delle operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravita' e entita' sono da considerarsi sempre di livello massimo. 1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.»