Art. 9 
 
          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 
                        17 marzo 2023, n. 42 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica dopo le parole: «Violazione degli  impegni»  sono
inserite le seguenti: «e degli altri obblighi»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla
superficie e agli  animali,  in  caso  di  violazione  degli  impegni
previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento,  si  applica
per  ogni  violazione  o  gruppi  di  violazioni,  la   riduzione   o
l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da  erogare,
per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.  Nel
caso di violazione degli impegni per assicurare la  stabilita'  delle
operazioni di investimento, previsti dal Piano strategico della  PAC,
i parametri di gravita' e entita'  sono  da  considerarsi  sempre  di
livello massimo.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I beneficiari, che richiedono nella domanda di aiuto un
importo che risulta maggiore del  25  per  cento  rispetto  a  quello
considerato  ammissibile  dall'organismo  pagatore  competente,  sono
soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due  importi.  La
riduzione o  l'esclusione  si  applica  anche  alle  spese  che  sono
risultate non ammissibili in  seguito  ai  controlli  in  loco  o  in
occasione di successive verifiche.». 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto
          legislativo 17 marzo  2023,  n.  42,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 15 (Violazione  degli  impegni  e  degli  altri
          obblighi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie
          e agli animali). - 1. Per gli interventi  per  lo  sviluppo
          rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso
          di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli  altri
          obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione  o
          gruppi  di  violazioni,   la   riduzione   o   l'esclusione
          dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per
          ciascun  intervento  a  cui  si  riferiscono  gli   impegni
          violati.  Nel  caso  di  violazione   degli   impegni   per
          assicurare la stabilita' delle operazioni di  investimento,
          previsti dal Piano strategico della  PAC,  i  parametri  di
          gravita' e entita' sono da considerarsi sempre  di  livello
          massimo. 
              1-bis. I beneficiari, che richiedono nella  domanda  di
          aiuto un importo che risulta  maggiore  del  25  per  cento
          rispetto a quello  considerato  ammissibile  dall'organismo
          pagatore competente, sono soggetti  ad  una  sanzione  pari
          alla  differenza  tra  i  due  importi.  La   riduzione   o
          l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate
          non ammissibili in  seguito  ai  controlli  in  loco  o  in
          occasione di successive verifiche.»