Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
al regolamento (CE) n. 1099/2009, nonche' le seguenti:
a) situazione di emergenza: interruzione imprevista del
funzionamento dei macchinari utilizzati per determinare il sesso
dell'embrione;
b) macerazione: metodo utilizzato per la eliminazione dei pulcini
maschi previsto all'allegato I, Capo 1, Tabella 1, numero 4, al
regolamento (CE) n. 1099/2009;
c) incubatoio: lo stabilimento di cui all'articolo 4, punto 47),
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si
veda nelle note alle premesse.