Art. 3
Divieto di abbattimento selettivo
di pulcini
1. A decorrere dal 31 dicembre 2026, e' vietato l'abbattimento
selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie
Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento
orientate alla produzione di uova non destinate alla cova.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
a) con riferimento ai pulcini per i quali non sia stato possibile
rilevare in tempo utile il sesso;
b) in caso di identificazioni erronee del sesso legate alla
sensibilita' e alla percentuale di affidabilita' della tecnologia
impiegata («errori di sessaggio»);
c) quando ricorre una situazione di emergenza, come definita
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
d) nei casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorita'
competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1099/2009, e' contemplato lo spopolamento;
e) quando l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in
osservanza della disciplina afferente alle malattie animali ovvero,
in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli
animali o della salute e sicurezza delle persone;
f) quando all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti
scientifici svolti sotto il controllo delle Autorita' competenti,
come individuate dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26.
3. In ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento
dei pulcini maschi e' effettuato esclusivamente mediante metodi,
alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento
(CE) n. 1099/2009.
4. L'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione di cui al
comma 3 avviene sotto la vigilanza e il controllo del medico
veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale, di seguito
denominata «ASL», competente per territorio.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 18 della legge 4 agosto
2022, n. 127, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61:
«Art. 4 (Autorita' competenti). - 1. Ai fini del
presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero,
le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i
comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di
rispettiva competenza.
2. Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti
regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento
e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di
cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e
revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o
di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente
decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per
impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con
o senza scopo di lucro.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente
competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita'
competente a svolgere attivita' di vigilanza negli
stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli
stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali
destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i
loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza
scopo di lucro.
4. La regione e' l'autorita' competente per le
attivita' di cui all'art. 41, comma 2, lettera c), numero
1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
5. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4,
l'autorita' competente per le finalita' del presente
decreto e' il Ministero.».
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1099/2009 si
veda nelle note alle premesse.