Art. 5
Misure per implementare
le tecnologie per il sessaggio
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono stabilite:
a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado
di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate
tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il
quattordicesimo giorno dall'incubazione;
b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la
promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei
risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso
dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;
c) sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida
per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e
l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte
ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le linee guida per
promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle
uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di
etichettatura («labelling»).