Art. 6
Disposizioni in materia di reinserimento
o utilizzo dei pulcini maschi
1. Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c),
i pulcini possono essere:
a) affidati ad enti e associazioni, non aventi scopo di lucro,
ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali, i
cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della
salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) utilizzati per l'alimentazione animale.