Art. 6 
 
              Disposizioni in materia di reinserimento 
                    o utilizzo dei pulcini maschi 
 
  1. Nei casi indicati all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e  c),
i pulcini possono essere: 
    a) affidati ad enti e associazioni, non aventi  scopo  di  lucro,
ivi compresi quelli aventi ad oggetto la protezione degli animali,  i
cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della
salute da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) utilizzati per l'alimentazione animale.