Art. 7
Vigilanza sugli incubatoi
e accertamento degli illeciti
1. Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le ASL, nell'ambito delle rispettive
competenze, costituiscono le autorita' competenti designate:
a) ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi,
anche attraverso ispezioni volte alla verifica della osservanza delle
disposizioni del presente decreto;
b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
decreto secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981,
n. 689. E' fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria per
l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un
reato.
Note all'art. 7:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche
al sistema penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.