Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.