Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente:  «3-bis.  L'IVASS,
nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la  situazione
lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di
cui all'articolo 47-quinquies, adotta misure preventive o  correttive
nei   confronti   delle   singole   imprese   di   assicurazione    o
riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti: 
      a) la restrizione dell'attivita',  ivi  incluso  il  potere  di
vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi; 
      b) il divieto di effettuare  determinate  operazioni  anche  di
natura societaria o l'imposizione, per un periodo non superiore a tre
mesi prorogabile al massimo per ulteriori tre mesi,  di  limitazioni,
restrizioni  o  differimenti  relativi   ai   diritti   di   riscatto
esercitabili dai contraenti; 
      c) il divieto di distribuzione di utili o di altri elementi del
patrimonio, nonche' la fissazione di limiti all'importo totale  della
parte variabile delle remunerazioni dell'impresa; 
      d) il rafforzamento dei  sistemi  di  governo  societario,  ivi
incluso il contenimento dei rischi; 
      e) l'ordine di rimozione di uno o piu'  esponenti  aziendali  o
dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro  permanenza  in
carica  sia  di  pregiudizio  per  la  sana   e   prudente   gestione
dell'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o  per   gli
interessi degli assicurati e degli aventi  diritto  alle  prestazioni
assicurative. La rimozione non e' disposta ove ricorrano gli  estremi
per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  76,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.»; 
    b) dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il  seguente:  «3-quater.  Ai
fini della salvaguardia della stabilita' del sistema finanziario  nel
suo complesso e  del  contrasto  di  rischi  sistemici  l'IVASS  puo'
adottare, sulla  base  delle  raccomandazioni  del  Comitato  per  le
politiche macroprudenziali, le misure preventive o correttive di  cui
al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei confronti di tutte o  di
singole imprese di assicurazione o riassicurazione.». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  188  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle
          assicurazioni  private»,  come  modificato   dal   presente
          decreto: 
                «Art. 188  (Poteri  di  intervento).  -  1.  L'IVASS,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza  sulla  gestione
          tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle   imprese   e
          sull'osservanza  delle  leggi,  dei   regolamenti   e   dei
          provvedimenti   del   presente   codice    nonche'    delle
          disposizioni dell'Unione europea direttamente  applicabili,
          puo': 
                  a)   convocare   i    componenti    degli    organi
          amministrativi e di controllo, i direttori  generali  delle
          imprese di assicurazione e  di  riassicurazione,  i  legali
          rappresentanti della societa' di  revisione  e  i  soggetti
          responsabili delle funzioni fondamentali all'interno  delle
          imprese di assicurazione e riassicurazione; 
                  b) ordinare la convocazione  dell'assemblea,  degli
          organi amministrativi e  di  controllo,  delle  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti
          da inserire all'ordine del giorno e  sottoponendo  al  loro
          esame i provvedimenti necessari  per  rendere  la  gestione
          conforme a legge; 
                  c)   procedere   direttamente   alla   convocazione
          dell'assemblea, degli organi amministrativi e di  controllo
          delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
          non  abbiano  ottemperato  al  provvedimento  di  cui  alla
          lettera precedente; 
                  d)  convocare  i  soggetti  che  svolgono  funzioni
          parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese  di
          assicurazione  e  di   riassicurazione   per   accertamenti
          esclusivamente   rivolti   ai   profili   assicurativi    o
          riassicurativi. 
                2.  L'IVASS,   nell'esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza sull'osservanza delle  leggi  e  dei  regolamenti
          previsti nel presente codice,  nonche'  delle  disposizioni
          dell'Unione europea direttamente applicabili da parte degli
          operatori del mercato assicurativo, puo' convocare i legali
          rappresentanti delle societa'  che  svolgono  attivita'  di
          intermediazione ed i soggetti iscritti  al  registro  degli
          intermediari. 
                3. L'IVASS,  al  fine  di  conoscere  i  programmi  e
          valutare  gli   impegni   a   garanzia   dell'autonomia   e
          dell'indipendenza   della    gestione    dell'impresa    di
          assicurazione o di riassicurazione, puo' convocare chiunque
          detenga una partecipazione  indicata  dall'articolo  68  in
          un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 
                3-bis.   L'IVASS,   nell'esercizio   delle   funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'articolo  47-quinquies,  adotta  misure  preventive   o
          correttive  nei  confronti   delle   singole   imprese   di
          assicurazione   o   riassicurazione,    ivi    inclusi    i
          provvedimenti specifici riguardanti: 
                  a) la restrizione dell'attivita',  ivi  incluso  il
          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei
          prodotti assicurativi; 
                  b) il divieto di effettuare determinate  operazioni
          anche di natura societaria o l'imposizione, per un  periodo
          non  superiore  a  tre  mesi  prorogabile  al  massimo  per
          ulteriori  tre  mesi,   di   limitazioni,   restrizioni   o
          differimenti relativi ai diritti di  riscatto  esercitabili
          dai contraenti; 
                  c) il divieto di distribuzione di utili o di  altri
          elementi del patrimonio, nonche' la  fissazione  di  limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni dell'impresa; 
                  d)  il  rafforzamento  dei   sistemi   di   governo
          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; 
                  e) l'ordine di rimozione di uno  o  piu'  esponenti
          aziendali o dei titolari di funzioni  fondamentali  qualora
          la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
          e prudente gestione  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o per  gli  interessi  degli  assicurati  e
          degli aventi  diritto  alle  prestazioni  assicurative.  La
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  76,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
                3-ter. L'esercizio dei poteri di vigilanza di cui  al
          comma 3-bis, lettera a), e' attribuito alla CONSOB,  per  i
          profili di propria competenza. 
                3-quater. Ai fini della salvaguardia della stabilita'
          del sistema finanziario nel suo complesso e  del  contrasto
          di rischi sistemici l'IVASS puo' adottare, sulla base delle
          raccomandazioni   del    Comitato    per    le    politiche
          macroprudenziali, le misure preventive o correttive di  cui
          al comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), nei  confronti  di
          tutte   o   di   singole   imprese   di   assicurazione   o
          riassicurazione.».