Art. 3 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                    del 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 118 e' inserito il seguente: 
      «Articolo 118-bis (Variazione sostanziale o  cessazione  di  un
indice di riferimento). - 1. Le banche e gli intermediari  finanziari
pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati
sul  proprio  sito  internet  i  piani  previsti  dall'articolo   28,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011.  Gli  aggiornamenti  dei
piani sono portati a conoscenza  della  clientela  almeno  una  volta
all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalita'  previste
dall'articolo 119. 
      2. Le  clausole  contrattuali  aventi  a  oggetto  i  tassi  di
interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui
al comma  1,  le  modifiche  all'indice  di  riferimento  o  l'indice
sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di  cessazione
dell'indice di riferimento applicato al contratto. 
      3.  Al  verificarsi  di  una  variazione  sostanziale  o  della
cessazione dell'indice di riferimento,  sono  comunicati  al  cliente
entro trenta giorni, in  forma  scritta  o  mediante  altro  supporto
durevole  preventivamente  accettato  dal  cliente,  le  modifiche  o
l'indice sostitutivo  individuati  in  conformita'  al  comma  2.  La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese,
dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.  In
caso di recesso il cliente ha diritto, in sede  di  liquidazione  del
rapporto,   all'applicazione   delle    condizioni    precedentemente
praticate, anche con riferimento al  tasso  di  interesse  e  tenendo
conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice  di
riferimento. 
      4. Le modifiche o la sostituzione  dell'indice  di  riferimento
per le quali non siano state osservate le prescrizioni  del  presente
articolo sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l'indice
sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Ove non
sia definito tale indice, si applica il tasso previsto  dall'articolo
117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di  credito  di  cui  al
Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a). 
      5. I commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti aventi a  oggetto
operazioni e servizi disciplinati ai sensi del presente Titolo, anche
ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18),
del regolamento (UE) 2016/1011. Non si applica l'articolo 118.». 
    b) all'articolo 120-noviesdecies, comma 1, dopo le parole: «118,»
sono inserite le seguenti: «118-bis,»; 
    c) all'articolo 125-bis, comma 2, dopo  le  parole:  «118,»  sono
inserite le seguenti: «118-bis,»; 
    d) all'articolo 126-quinquies, comma 1, dopo  le  parole:  «e  7»
sono inserite le seguenti: «, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4»; 
    e) all'articolo 127-bis, comma 1, dopo le parole: «articolo  118»
sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 118-bis». 
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al comma 1, le banche e gli intermediari finanziari: 
    a) rendono nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo
quanto previsto dall'articolo 118-bis, comma 1, secondo periodo,  del
decreto legislativo n. 385 del 1993; 
    b) comunicano ai clienti,  in  forma  scritta  o  mediante  altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente contenente in
modo evidenziato la formula «Proposta  di  modifica  unilaterale  del
contratto», le variazioni contrattuali necessarie per  introdurre  le
clausole  previste  dall'articolo  118-bis,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 385 del 1993. La modifica si intende approvata ove  il
cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due  mesi  dalla
ricezione della comunicazione. In caso  di  recesso,  il  cliente  ha
diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle
condizioni precedentemente praticate. 
    3. Le variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate le prescrizioni del comma 2 sono  inefficaci.  In  caso  di
inefficacia della modifica e di successiva variazione  sostanziale  o
cessazione dell'indice di  riferimento  applicato  al  contratto,  si
applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis,  comma
4, del decreto legislativo n. 385 del 1993. 
    4. I  commi  2,  lettera  b),  e  3  si  applicano  ai  contratti
richiamati dall'articolo 118-bis, comma 5, del decreto legislativo n.
385 del 1993 e ai soggetti che prestano i relativi  servizi.  Non  si
applica l'articolo 118 del medesimo decreto legislativo  n.  385  del
1993. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli  120-noviesdecies,
          125-bis, 126-quinquies, 127-bis, del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico  delle  leggi
          in materia bancaria  e  creditizia»,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 120-noviesdecies (Disposizioni applicabili).  -
          1. Ai contratti di credito disciplinati dal  presente  capo
          si applicano gli articoli  117,  118,  118-bis,  119,  120,
          comma 2, 120-ter e 120-quater. 
                2. Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito
          forniscono gratuitamente  ai  consumatori  le  informazioni
          previste ai sensi del presente  capo,  anche  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 127-bis.». 
                «Art. 125-bis (Contratti e  comunicazioni).  -  1.  I
          contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
          altro supporto durevole  che  soddisfi  i  requisiti  della
          forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
          modo chiaro e  conciso  le  informazioni  e  le  condizioni
          stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in   conformita'   alle
          deliberazioni  del  CICR.  Una  copia  del   contratto   e'
          consegnata ai clienti. 
                2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'articolo
          117, commi 2, 3 e 6, nonche'  gli  articoli  118,  118-bis,
          119, comma 4, e 120, comma 2. 
                3. In caso di offerta contestuale di  piu'  contratti
          da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati  ai
          sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d),  il  consenso
          del consumatore  va  acquisito  distintamente  per  ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
                4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
                5. Nessuna somma puo' essere richiesta  o  addebitata
          al consumatore se non sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
                6. Sono nulle le clausole del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,  lettera  e),
          non sono stati inclusi o sono stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta secondo quanto previsto dall'articolo  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
                7. Nei casi di assenza o di nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
                  a) il TAEG equivale al tasso  nominale  minimo  dei
          buoni  del  tesoro  annuali  o  di  altri  titoli  similari
          eventualmente indicati dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, emessi nei dodici mesi precedenti  la  conclusione
          del  contratto.  Nessuna  altra   somma   e'   dovuta   dal
          consumatore a titolo di tassi di interesse,  commissioni  o
          altre spese; 
                  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
                8.  Il  contratto  e'  nullo  se  non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
                  a) il tipo di contratto; 
                  b) le parti del contratto; 
                  c)  l'importo  totale  del   finanziamento   e   le
          condizioni di prelievo e di rimborso. 
                9. In caso di nullita' del contratto, il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili.». 
                «Art.  126-quinquies  (Contratto  quadro).  -  1.  Ai
          contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2,  3,
          4, 6 e 7, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4.  Il  potere
          previsto dall'articolo 117, comma 2,  e'  esercitato  dalla
          Banca d'Italia. 
                2. In qualsiasi momento del rapporto,  l'utilizzatore
          di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro
          puo' richiedere le condizioni  contrattuali  del  contratto
          quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro
          previste  ai  sensi  dell'articolo  126-quater,  comma   1,
          lettera a),  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
          durevole.». 
                «Art. 127-bis (Spese addebitabili). - 1. Non  possono
          essere addebitate al cliente  spese,  comunque  denominate,
          inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai
          sensi di legge se trasmesse al  cliente  con  strumenti  di
          comunicazione telematica o allo stesso fornite su  supporto
          durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni  e
          le comunicazioni previste ai  sensi  di  legge  relative  a
          servizi di  pagamento  non  possono  essere  addebitate  al
          cliente  spese,  comunque  denominate,  qualunque  sia   lo
          strumento  di  comunicazione  o   il   tipo   di   supporto
          utilizzato.   Le   informazioni   precontrattuali   e    le
          comunicazioni  previste  ai  sensi  dell'articolo   118   e
          dell'articolo 118-bis sono sempre gratuite qualunque sia lo
          strumento  di  comunicazione  o   il   tipo   di   supporto
          utilizzato. 
                2. Il contratto puo' prevedere  che,  se  il  cliente
          richiede informazioni  o  comunicazioni  ulteriori  o  piu'
          frequenti rispetto a quelle previste  dal  presente  titolo
          ovvero la loro trasmissione con strumenti di  comunicazione
          diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese
          sono a carico del cliente. 
                3. Se, in relazione a informazioni  o  comunicazioni,
          vengono  addebitate   spese   al   cliente,   queste   sono
          ragionevoli  e  proporzionate   ai   costi   effettivamente
          sostenuti dalla banca o  dall'intermediario  finanziario  o
          dal prestatore di servizi di pagamento. 
                4.  In  deroga  al  comma   1,   nei   contratti   di
          finanziamento la consegna di documenti personalizzati  puo'
          essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria,
          nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. 
                5. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo  119,
          comma 4 e, per i servizi di  pagamento,  dall'articolo  16,
          comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.».