Art. 2 
 
      Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 
 
  1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sono  apportate
le seguenti modificazioni 
      a) all'articolo 2, comma 1: 
        1)    alla    lettera    b),     le     parole     «struttura
tecnologica-organizzativa»   sono    sostituite    dalle    seguenti:
«piattaforma informatica» e dopo le parole «l'accesso» sono  inserite
le seguenti: «o il collegamento»; 
        2) dopo la lettera b), sono inserite  le  seguenti:  «b-bis):
portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente
il deposito di atti e documenti in  formato  digitale  da  parte  dei
soggetti abilitati esterni e degli utenti  privati;  b-ter):  portale
delle notizie di  reato:  piattaforma  informatica  che  consente  il
deposito di atti e  documenti  in  formato  digitale  riservata  agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a  ogni  altro  soggetto
tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;»; 
        3) dopo la lettera  e)  e'  inserita  la  seguente:  «e-bis):
servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio
elettronico di recapito certificato  qualificato  come  definito  dal
Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 
        4)  la  lettera  f)  e'  sostituita   dalla   seguente:   «f)
identificazione informatica: processo di identificazione  dell'utente
abilitato  interno  o  esterno  per  l'accesso   ai   servizi,   alle
piattaforme  e  alle  risorse   del   dominio   giustizia,   mediante
autenticazione elettronica, in conformita' alle disposizioni  dettate
in  materia  di  identificazione  e  autenticazione  elettronica  dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e  dal  Regolamento  (UE)  n.
910/2014 (eIDAS);»; 
        5) alla lettera g), dopo le  parole  «firma  elettronica»  e'
aggiunta  la  seguente  «qualificata»  e  sono  soppresse  le  parole
«avanzata, basata su un certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per  la
creazione di una firma sicura»; 
        6) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis): firma
elettronica qualificata: firma elettronica  avanzata,  creata  da  un
dispositivo per la creazione di una firma elettronica  qualificata  e
basata su un certificato qualificato per firme elettroniche,  di  cui
al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 
        7) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)  fascicolo
informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti  redatti  in
forma di documento informatico nonche' le copie informatiche di  atti
e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto  di
quanto stabilito dal codice  dell'amministrazione  digitale  e  dalla
disciplina processuale vigente;»; 
        8) dopo la  lettera  h)  e'  inserita  la  seguente:  «h-bis)
applicativo informatico: insieme di programmi  messi  a  disposizione
dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;»; 
        9) alla lettera m), al numero 3) dopo le parole «del giudice»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le persone fisiche che  possono
stare in giudizio personalmente e quelle che  rappresentano  un  ente
privato» e il numero 4) e'  sostituito  dal  seguente:  «4)  soggetti
abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  le
avvocature distrettuali dello Stato, gli  avvocati  e  i  procuratori
dello  Stato,  gli  altri  dipendenti  di  amministrazioni   statali,
regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonche' il personale
di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per  legge  alla
trasmissione  della  notizia   di   reato   e   delle   comunicazioni
successive;»; 
        10)  alla  lettera  q)  le  parole  «sentito  DigitPa»   sono
sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»; 
        11) la lettera u) e' sostituita dalla seguente:  «u)  pagoPA:
il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche  amministrazioni  e
dei gestori di pubblici servizi,  che  si  avvale  della  piattaforma
tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD;»; 
        12)  la  lettera  v)  e'  sostituita  dalla   seguente:   «v)
Identificativo unico di versamento:  codice  numerico  conforme  agli
standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo
delle operazioni che transitano su pagoPA.» 
        13) le lettere z) e aa) sono soppresse; 
      b)  all'articolo  7,  al  terzo  comma,  dopo  le  parole   «e'
costituito» sono inserite le seguenti:  «mediante  i  dati  contenuti
nell'indice di cui all'articolo 6-quater del  CAD,  ove  disponibili,
e»; 
      c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
        «Art. 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle  notizie
di reato). - 1.  Il  portale  dei  depositi  telematici  consente  la
trasmissione in  via  telematica  da  parte  dei  soggetti  abilitati
esterni degli atti e dei documenti del procedimento. 
  2. Il portale delle notizie di reato consente  la  trasmissione  in
via telematica da parte del personale di  polizia  giudiziaria  e  di
ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della  notizia
di reato di  atti  e  documenti  su  canale  sicuro  protetto  da  un
meccanismo di crittografia, in modo da  assicurare  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'. 
  3. L'accesso ai portali di cui ai commi  1  e  2  avviene  a  norma
dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale  e  secondo
le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale  dei
servizi  telematici  mette  a  disposizione  dei  soggetti  abilitati
esterni i servizi di consultazione, secondo  le  specifiche  tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34.»; 
      d) all'articolo 8, comma 1, le parole «mettono  a  disposizione
dei» sono sostituite dalle seguenti: «consentono ai»; 
      e) all'articolo 9: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  fascicolo
informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute
di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e  i  dati
del procedimento  medesimo  da  chiunque  formati,  ovvero  le  copie
informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma
di documento analogico.»; 
        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Restano  fermi
gli obblighi  di  conservazione  dei  documenti  originali  unici  su
supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o
di atti e documenti depositati  o  comunque  acquisiti  in  forma  di
documento  analogico  in  conformita'  alla  disciplina   processuale
vigente.» 
        3) al comma 4, 
          a)  alla  lettera  a)  la  parola  «la   costituzione»   e'
sostituita dalla seguente: «la formazione»; 
          b) alla lettera b), dopo le parole «del procedimento»  sono
aggiunte le seguenti: «e di ogni altro specifico  contenuto  previsto
dalla normativa processuale e regolamentare»; 
          c)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «c)
dell'elenco dettagliato degli  atti  e  dei  documenti  depositati  o
comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;» 
          d) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Fascicolo
informatico»; 
          f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Formato dell'atto del procedimento in forma di  documento
informatico). - 1. L'atto del  procedimento  in  forma  di  documento
informatico e' privo di elementi attivi ed  e'  redatto  nei  formati
previsti dalle  specifiche  tecniche  di  cui  all'articolo  34,  che
stabiliscono altresi' le informazioni strutturate destinate ad essere
inserite nei registri informatici.»; 
      g) all'articolo 13: 
        1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal   seguente:   «1.   Nel
procedimento civile, gli atti e i documenti  in  forma  di  documento
informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi  da
parte dei soggetti  abilitati  esterni,  con  modalita'  telematiche,
secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.»; 
        2) al comma 2: 
          a) le parole «la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore  di  posta  elettronica  certificata  del   Ministero   della
giustizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  conferma   della
trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite  dall'articolo
34,»; 
          b) dopo  le  parole  «della  giustizia»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, senza l'intervento degli  operatori  della  cancelleria,
salvo il caso di anomalie bloccanti»; 
        3) al comma 3: 
          a) al primo periodo, le parole  «la  ricevuta  di  avvenuta
consegna» sono  sostituite  dalla  seguente:  «la  conferma»  e  sono
soppresse le seguenti: «, altresi',»; 
          b) il secondo periodo e' soppresso; 
        4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «Nei  procedimenti
civili  di  volontaria  giurisdizione  si   osservano   le   apposite
specifiche  tecniche  previste  dall'articolo  36,   comma   1,   del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»; 
        5) al comma 5, le parole «dei professionisti abilitati  e»  e
la parola «pubblici» sono soppresse; 
        6) al comma 7,  le  parole  «nonche'  dagli  operatori  della
cancelleria o della segreteria» sono soppresse; 
        7) alla rubrica, le parole  «e  degli  utenti  privati»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel procedimento civile»; 
      i) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
        «Art.  13-bis  (Trasmissione  dei  documenti  da  parte   dei
soggetti  abilitati  esterni  nel  procedimento  penale).  -  1.  Nel
procedimento penale, gli atti e i documenti  in  forma  di  documento
informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte  dei
soggetti abilitati  esterni  attraverso  la  procedura  prevista  dal
portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di  reato
previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche
tecniche previste dall'articolo 34. 
  2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono  ricevuti
dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata  la  ricevuta
di accettazione da parte del portale  dei  depositi  telematici,  che
attesta il  deposito  dell'atto  o  del  documento  presso  l'ufficio
giudiziario competente,  senza  l'intervento  degli  operatori  della
cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti. 
  3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei  documenti
da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un  meccanismo
di crittografia, secondo le specifiche tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34.»; 
      l) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  14  (Documenti  e  allegati  in  forma  di   documento
analogico). - 1. I documenti e gli allegati depositati  in  forma  di
documento analogico  sono  identificati  e  descritti  nel  fascicolo
informatico,  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui
al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.»; 
      m) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 15 (Deposito dell'atto del procedimento  da  parte  dei
soggetti abilitati interni). - 1. L'atto del procedimento, redatto in
forma di documento informatico da un  soggetto  abilitato  interno  e
sottoscritto  con  firma   digitale   o   altra   firma   elettronica
qualificata,  e'  depositato  nel  fascicolo  tramite   l'applicativo
l'informatico, secondo le  specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 34. 
  2. Se il provvedimento del magistrato  e'  in  forma  di  documento
analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne
estrae  copia  informatica  nei  formati  previsti  dalle  specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo
nel fascicolo informatico.»; 
      n) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 16 (Comunicazioni o notificazioni  per  via  telematica
dall'ufficio giudiziario).  -  1.  Salvo  che  non  sia  diversamente
stabilito dalla legge, la comunicazione o la  notificazione  per  via
telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto  abilitato
esterno o all'utente privato avviene mediante invio di  un  messaggio
dall'indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   dell'ufficio
giudiziario mittente all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del destinatario, indicato  nel  registro  generale  degli  indirizzi
elettronici, ovvero  negli  altri  pubblici  elenchi  previsti  dalle
legge,  secondo   le   specifiche   tecniche   stabilite   ai   sensi
dell'articolo 34. 
  2. La comunicazione o  la  notificazione  per  via  telematica  tra
soggetti abilitati interni avviene in interoperabilita' ai sensi  del
codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche  tecniche
stabilite dall'articolo 34. 
  3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede
ad effettuare una  copia  informatica  degli  atti  e  dei  documenti
formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare  o
da  notificare  nei  formati  previsti  dalle   specifiche   tecniche
stabilite ai sensi  dell'articolo  34,  che  conserva  nel  fascicolo
informatico. 
  4. Le ricevute  di  avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 
  5. La comunicazione o la notificazione che  contiene  dati  di  cui
all'articolo 9  del  Regolamento  (UE)  2016/679  e'  effettuata  per
estratto con contestuale messa  a  disposizione  dell'atto  integrale
nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,  secondo  le
specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi  dell'articolo  34  e  nel
rispetto dei requisiti di  sicurezza  di  cui  all'articolo  26,  con
modalita'   tali   da   garantire    l'identificazione    dell'autore
dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 
  6. Si applica, in ogni  caso,  il  disposto  dell'articolo  49  del
codice dell'amministrazione digitale.»; 
      o) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 17 (Notificazioni per via telematica tramite  UNEP).  -
1. Le richieste di notifica per posta  elettronica  certificata  sono
inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP  tramite
posta  elettronica  certificata,  secondo  le   specifiche   tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di  posta
elettronica del destinatario dal registro  generale  degli  indirizzi
elettronici, ovvero da uno  degli  altri  pubblici  elenchi  previsti
dalla legge. 
  3. Il sistema informatico  dell'UNEP,  eseguita  la  notificazione,
trasmette per via telematica  a  chi  ha  richiesto  il  servizio  il
documento informatico con la relazione di notificazione  sottoscritta
mediante firma  digitale  e  congiunta  all'atto  cui  si  riferisce,
nonche' le ricevute di  posta  elettronica  certificata,  secondo  le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»; 
      p) all'articolo 20, al comma 1, al primo periodo: 
        1. dopo la parola «Il» sono soppresse le  seguenti:  «gestore
di posta elettronica certificata del»; 
        2. dopo le parole «soggetto abilitato esterno» sono  inserite
le seguenti: «deve  dotarsi  di  una  casella  di  posta  elettronica
conforme agli» e soppresse le seguenti «, fermi restando gli»; 
        3. dopo le parole  «della  posta  elettronica  certificata»,»
sono inserite le seguenti: «o di un recapito certificato ai sensi del
Regolamento (UE)  n.  910/2014  (eIDAS)  che  disponga  di  soluzioni
idonee» e soppresse le seguenti:  «e'  tenuto  ad  adottare  software
antispam idoneo»; 
        4. dopo le parole «trasmissione di messaggi»  sono  soppresse
le seguenti: «di posta elettronica»; 
      q) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
        «Art.  21  (Estrazione  e  rilascio  di  copie  di   atti   e
documenti).  -  1.  I  soggetti  abilitati  esterni  estraggono   con
modalita' telematiche duplicati di atti  e  documenti  dai  fascicoli
informatici cui possono accedere per  legge,  secondo  le  specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Il  rilascio  di  copia  di  atti  e  documenti  depositati  nel
fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento
dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche  tecniche  stabilite
ai sensi dell'articolo 34. 
  3. L'atto o il documento che contiene dati di  cui  all'articolo  9
del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni e' messo  a
disposizione nell'apposita area del portale dei  servizi  telematici,
nel  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza   stabiliti   ai   sensi
dell'articolo 34.»; 
      r) all'articolo 27: 
        1) al comma 1: 
          a) al primo periodo, le parole «Ad eccezione della fase  di
cui all'articolo  19»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Nei  casi
previsti dalla legge» e le parole  «e'  costituito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «esercita la difesa»; 
          b) al secondo periodo, le parole «L'utente» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi previsti dalla legge, l'utente» e le parole
«in cui e' parte» sono soppresse; 
        2) al  comma  3,  le  parole  «delega,  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n.  1578»  sono
sostituite dalle seguenti:  «sostituzione  del  difensore,  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147» 
      s) all'articolo 30: 
        1) al comma 1: 
          a) al primo periodo, le parole «nelle  forme  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  e
successive   modificazioni»   sono   sostituite    dalle    seguenti:
«esclusivamente tramite pagoPA,  accedendo  al  portale  dei  servizi
telematici»; 
          b) il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La
ricevuta di  pagamento  puo'  essere  acquisita  automaticamente  dai
sistemi oppure trasmessa  dall'interessato  all'ufficio,  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 5 del CAD.»; 
          2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I sistemi del
dominio  giustizia  verificano  la  regolarita'  delle  ricevute   di
pagamento telematico»; 
      t) all'articolo 34: 
        1) al comma 1, le parole «sentito  DigitPA»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»; 
        2)  il  comma   3   e'   sostituito   dal   seguente:   «Fino
all'emanazione  delle  nuove  specifiche  tecniche,   continuano   ad
applicarsi, in quanto compatibili, le  specifiche  tecniche  vigenti,
gia'  adottate   dal   responsabile   per   i   sistemi   informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.». 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata corrige pubblicato in  G.U.  10/01/2024,  n.  7
durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile  visualizzare  il
testo originario accedendo alla versione pdf della relativa  Gazzetta
di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 2, 7, 8, 9, 13, 20, 27,  30
          e 34 del citato decreto del  Ministro  della  giustizia  21
          febbraio 2011, n. 44, come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                  a)  dominio  giustizia:  l'insieme  delle   risorse
          hardware e software, mediante il quale il  Ministero  della
          giustizia tratta in via informatica e telematica  qualsiasi
          tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e
          di procedura; 
                  b)  portale  dei  servizi  telematici:  piattaforma
          informatica che fornisce l'accesso  o  il  collegamento  ai
          servizi telematici resi disponibili dal dominio  giustizia,
          secondo le regole tecnico-operative riportate nel  presente
          decreto; 
                  b-bis) portale dei depositi telematici: piattaforma
          informatica che consente il deposito di atti e documenti in
          formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni  e
          degli utenti privati; 
                  b-ter) portale delle notizie di reato:  piattaforma
          informatica che consente il deposito di atti e documenti in
          formato digitale  riservata  agli  ufficiali  e  agenti  di
          polizia giudiziaria ed a ogni  altro  soggetto  tenuto  per
          legge alla trasmissione della notizia di reato; 
                  c)      punto      di      accesso:       struttura
          tecnologica-organizzativa   che   fornisce   ai    soggetti
          abilitati  esterni  al  dominio  giustizia  i  servizi   di
          connessione al portale dei servizi telematici,  secondo  le
          regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
                  d)  gestore   dei   servizi   telematici:   sistema
          informatico, interno al  dominio  giustizia,  che  consente
          l'interoperabilita' tra i  sistemi  informatici  utilizzati
          dai soggetti abilitati  interni,  il  portale  dei  servizi
          telematici e il gestore di  posta  elettronica  certificata
          del Ministero della giustizia; 
                  e) posta elettronica certificata: sistema di  posta
          elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
          elettronica attestante l'invio e la consegna  di  documenti
          informatici,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
                  e-bis) servizio elettronico di recapito certificato
          qualificato:   il   servizio   elettronico   di    recapito
          certificato qualificato come definito dal Regolamento  (UE)
          n. 910/2014 (eIDAS); 
                  f)   identificazione   informatica:   processo   di
          identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per
          l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle  risorse  del
          dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica,  in
          conformita'  alle  disposizioni  dettate  in   materia   di
          identificazione e autenticazione  elettronica  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 (eIDAS); 
                  g) firma digitale: firma  elettronica  qualificata,
          di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  g-bis)   firma   elettronica   qualificata:   firma
          elettronica avanzata,  creata  da  un  dispositivo  per  la
          creazione di una firma elettronica qualificata e basata  su
          un certificato qualificato per firme elettroniche,  di  cui
          al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); 
                  h) fascicolo informatico: fascicolo contenente  gli
          atti  e  i  documenti  redatti  in   forma   di   documento
          informatico  nonche'  le  copie  informatiche  di  atti   e
          documenti redatti in  forma  di  documento  analogico,  nel
          rispetto     di     quanto     stabilito     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale    e    dalla    disciplina
          processuale vigente; 
                  h-bis)   applicativo   informatico:   insieme    di
          programmi  messi  a  disposizione   dal   Ministero   della
          giustizia ai soggetti abilitati interni; 
                  i)  codice  dell'amministrazione  digitale   (CAD):
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  "Codice
          dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
                  l)  codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali: decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  "Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali" e successive modificazioni; 
                  m)  soggetti  abilitati:   i   soggetti   abilitati
          all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e
          trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
          In particolare si intende per: 
                    1) soggetti abilitati interni: i  magistrati,  il
          personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 
                    2)  soggetti  abilitati   esterni:   i   soggetti
          abilitati esterni privati e i  soggetti  abilitati  esterni
          pubblici; 
                    3)  soggetti   abilitati   esterni   privati:   i
          difensori delle parti private, gli avvocati iscritti  negli
          elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del  giudice,
          nonche' le persone fisiche che possono  stare  in  giudizio
          personalmente e quelle che rappresentano un ente privato; 
                    4)   soggetti   abilitati    esterni    pubblici:
          l'Avvocatura   generale   dello   Stato,   le    avvocature
          distrettuali dello Stato,  gli  avvocati  e  i  procuratori
          dello  Stato,  gli  altri  dipendenti  di   amministrazioni
          statali, regionali, metropolitane, provinciali  e  comunali
          nonche' il personale di polizia giudiziaria ed  ogni  altro
          soggetto tenuto per legge alla trasmissione  della  notizia
          di reato e delle comunicazioni successive; 
                  n) utente privato: la persona fisica  o  giuridica,
          quando opera al di fuori dei casi  previsti  dalla  lettera
          m); 
                  o) certificazione del  soggetto  abilitato  esterno
          privato:  attestazione  di  iscrizione  all'albo,  all'albo
          speciale, al registro ovvero di  possesso  della  qualifica
          che legittima l'esercizio delle  funzioni  professionali  e
          l'assenza di cause ostative all'accesso; 
                  p) certificazione del  soggetto  abilitato  esterno
          pubblico:  attestazione  di   appartenenza   del   soggetto
          all'amministrazione  pubblica  e   dello   svolgimento   di
          funzioni tali da legittimare l'accesso; 
                  q)  specifiche   tecniche:   le   disposizioni   di
          carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo  34,  dal
          responsabile per i sistemi  informativi  automatizzati  del
          Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia  per  l'Italia
          Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali,
          limitatamente ai profili inerenti la  protezione  dei  dati
          personali; 
                  r) spam: messaggi indesiderati; 
                  s)   software   antispam:   software   studiato   e
          progettato per rilevare ed eliminare lo spam; 
                  t)  log:  documento   informatico   contenente   la
          registrazione  cronologica  di  una   o   piu'   operazioni
          informatiche,   generato   automaticamente   dal    sistema
          informatico; 
                  u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore  delle
          pubbliche  amministrazioni  e  dei  gestori   di   pubblici
          servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui
          all'articolo 5, comma 2, del CAD; 
                  v)  Identificativo  unico  di  versamento:   codice
          numerico conforme agli standard stabiliti  da  pagoPA,  che
          costituisce elemento identificativo  delle  operazioni  che
          transitano su pagoPA. 
                  z) Soppressa; 
                  aa) Soppressa.» 
              «Art.   7   (Registro    generale    degli    indirizzi
          elettronici). - 1. Il  registro  generale  degli  indirizzi
          elettronici,  gestito  dal   Ministero   della   giustizia,
          contiene i  dati  identificativi  e  l'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata dei soggetti abilitati  esterni  di
          cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 
              2. Per i professionisti iscritti  in  albi  ed  elenchi
          istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli
          indirizzi  elettronici  e'  costituito  mediante   i   dati
          contenuti negli elenchi riservati di cui  all'articolo  16,
          comma 7,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n.  2,  inviati
          al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche
          di cui all'articolo 34. 
              3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti  negli
          albi  di  cui  al  comma  2,  il  registro  generale  degli
          indirizzi  elettronici  e'  costituito  mediante   i   dati
          contenuti nell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD,
          ove disponibili, e secondo le specifiche tecniche stabilite
          ai sensi dell'articolo 34. 
              4. Per le persone fisiche, quali  utenti  privati,  che
          non operano nelle qualita' di cui  ai  commi  2  e  3,  gli
          indirizzi sono consultabili ai sensi  dell'articolo  7  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6  maggio
          2009, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai  sensi
          dell'articolo 34. 
              5. Per le imprese,  gli  indirizzi  sono  consultabili,
          senza oneri,  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito  nella
          legge del 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui al
          comma 10 del medesimo  articolo  e  secondo  le  specifiche
          tecniche di cui all'articolo 34. 
              6. Il registro generale degli indirizzi elettronici  e'
          accessibile ai soggetti abilitati  mediante  le  specifiche
          tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.» 
              «Art. 8 (Sistemi informatici per i  soggetti  abilitati
          interni). - 1. I sistemi informatici del dominio  giustizia
          consentono ai soggetti abilitati  interni  le  funzioni  di
          ricezione, accettazione  e  trasmissione  dei  dati  e  dei
          documenti informatici nonche' di consultazione  e  gestione
          del fascicolo informatico, secondo  le  specifiche  di  cui
          all'articolo 34. 
              2.  L'accesso  dei  soggetti   abilitati   interni   e'
          effettuato  con  le  modalita'  definite  dalle  specifiche
          tecniche di cui all'articolo 34, che  consentono  l'accesso
          anche dall'esterno del dominio giustizia. 
              3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati
          i requisiti di legittimazione e le credenziali  di  accesso
          al  sistema  da  parte  delle  strutture  e  dei   soggetti
          abilitati interni.» 
              «Art. 9 (Fascicolo  informatico).  -  1.  Il  fascicolo
          informatico contiene gli atti, i documenti,  gli  allegati,
          le ricevute di posta elettronica certificata,  le  ricevute
          di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque
          formati, ovvero le copie  informatiche  dei  medesimi  atti
          quando  siano  stati  depositati  in  forma  di   documento
          analogico. 
              2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico  e'
          la  parte  del  sistema  documentale  del  Ministero  della
          giustizia dedicata all'archiviazione e  al  reperimento  di
          tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che
          all'esterno,  secondo  le  specifiche   tecniche   di   cui
          all'articolo 34. 
              3. Restano fermi  gli  obblighi  di  conservazione  dei
          documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal
          codice dell'amministrazione digitale o di atti e  documenti
          depositati o  comunque  acquisiti  in  forma  di  documento
          analogico  in  conformita'  alla   disciplina   processuale
          vigente. 
              4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: 
                a) dell'ufficio titolare del procedimento,  che  cura
          la formazione e la gestione del fascicolo medesimo; 
                b) dell'oggetto del  procedimento  e  di  ogni  altro
          specifico contenuto previsto dalla normativa processuale  e
          regolamentare; 
                c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti
          depositati o comunque acquisiti, compresi quelli  in  forma
          di documento analogico. 
              5. Il fascicolo  informatico  e'  formato  in  modo  da
          garantire la facile reperibilita' ed il collegamento  degli
          atti ivi contenuti in relazione alla data di  deposito,  al
          loro contenuto, ed alle finalita' dei singoli documenti. 
              6. Con le specifiche tecniche di  cui  all'articolo  34
          sono definite le  modalita'  per  il  salvataggio  dei  log
          relativi  alle   operazioni   di   accesso   al   fascicolo
          informatico.» 
              «Art. 13  (Trasmissione  dei  documenti  da  parte  dei
          soggetti abilitati esterni nel procedimento civile).  -  1.
          Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di
          documento informatico di cui agli articoli 11 e 12  possono
          essere trasmessi da parte dei soggetti  abilitati  esterni,
          con modalita' telematiche, secondo le  specifiche  tecniche
          stabilite dall'articolo 34. 
              2. I  documenti  informatici  di  cui  al  comma  1  si
          intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui
          viene generata la conferma della trasmissione,  secondo  le
          specifiche  tecniche  stabilite  dall'articolo  34,   senza
          l'intervento degli operatori della  cancelleria,  salvo  il
          caso di anomalie bloccanti. 
              3. Nel caso previsto dal comma 2  la  conferma  attesta
          l'avvenuto  deposito  dell'atto  o  del  documento   presso
          l'ufficio giudiziario competente. 
              4. Nei procedimenti civili di volontaria  giurisdizione
          si  osservano  le  apposite  specifiche  tecniche  previste
          dall'articolo 36, comma 1, del  decreto-legge  24  febbraio
          2023, n. 13, convertito con modificazioni  dalla  legge  21
          aprile 2023, n. 41. 
              5. La certificazione dei soggetti abilitati esterni  e'
          effettuata dal gestore dei servizi  telematici  sulla  base
          dei dati presenti nel  registro  generale  degli  indirizzi
          elettronici, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 34. 
              6. Al fine di garantire la riservatezza  dei  documenti
          da trasmettere, il soggetto abilitato esterno  utilizza  un
          meccanismo di crittografia, secondo le specifiche  tecniche
          stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
              7. Il gestore dei  servizi  telematici  restituisce  al
          mittente  l'esito  dei  controlli  effettuati  dal  dominio
          giustizia, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 34. 
              8. La dimensione massima  del  messaggio  e'  stabilita
          nelle specifiche tecniche di cui  all'articolo  34.  Se  il
          messaggio eccede tale dimensione, il  gestore  dei  servizi
          telematici genera e invia automaticamente  al  mittente  un
          messaggio di errore, contenente l'avviso  del  rifiuto  del
          messaggio, secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 34. 
              9. I soggetti abilitati esterni possono  avvalersi  dei
          servizi del punto di accesso, di cui all'articolo  23,  per
          la trasmissione dei documenti; in tale  caso  il  punto  di
          accesso si  attiene  alle  modalita'  di  trasmissione  dei
          documenti di cui al presente articolo.» 
              «Art. 20 (Requisiti della casella di PEC  del  soggetto
          abilitato esterno). - 1. Il soggetto abilitato esterno deve
          dotarsi di una casella di posta elettronica  conforme  agli
          obblighi  previsti  dal  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  11  febbraio  2005,  n.  68   e   dal   decreto
          ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche  per
          la formazione, la  trasmissione  e  la  validazione,  anche
          temporale, della posta elettronica certificata»,  o  di  un
          recapito certificato  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014  (eIDAS)  che  disponga  di  soluzioni  idonee   a
          prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati. 
              2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare  il
          terminale  informatico  utilizzato  di  software  idoneo  a
          verificare  l'assenza  di  virus   informatici   per   ogni
          messaggio in arrivo e in partenza e  di  software  antispam
          idoneo a prevenire la trasmissione  di  messaggi  di  posta
          elettronica indesiderati. 
              3.  Il  soggetto  abilitato   esterno   e'   tenuto   a
          conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di  avvenuta
          consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. 
              4. La casella di  posta  elettronica  certificata  deve
          disporre  di  uno  spazio  disco  minimo   definito   nelle
          specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 
              5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di
          servizio automatico di  avviso  dell'imminente  saturazione
          della propria casella di posta elettronica certificata e  a
          verificare l'effettiva disponibilita' dello spazio disco  a
          disposizione. 
              6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire
          dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio. 
              7. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria  per
          cessazione dell'attivita' da parte  del  gestore  di  posta
          elettronica certificata.» 
              «Art. 27 (Visibilita' delle  informazioni).  -  1.  Nei
          casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al
          soggetto  abilitato  esterno  l'accesso  alle  informazioni
          contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la
          difesa o svolge attivita' di esperto o ausiliario. Nei casi
          previsti  dalla  legge,  l'utente   privato   accede   alle
          informazioni  contenute  nei  fascicoli  dei   procedimenti
          mediante il portale dei  servizi  telematici  e,  nei  casi
          previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere  e)  ed  f),  e
          comma 7, mediante il punto di accesso. 
              2. E' sempre  consentito  l'accesso  alle  informazioni
          necessarie per la costituzione o l'intervento  in  giudizio
          in modo tale da garantire la riservatezza  dei  nomi  delle
          parti  e   limitatamente   ai   dati   identificativi   del
          procedimento. 
              3. In caso di  sostituzione  del  difensore,  ai  sensi
          dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n.  147,  il
          dominio  giustizia  consente  l'accesso  alle  informazioni
          contenute nei fascicoli dei  procedimenti  patrocinati  dal
          delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di  copia
          della   delega   stessa   al   responsabile    dell'ufficio
          giudiziario,  che  provvede  ai  conseguenti   adempimenti.
          L'accesso  e'  consentito  fino  alla  comunicazione  della
          revoca della delega. 
              4. Abrogato. 
              5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono  ai
          servizi di consultazione nel limite dell'incarico  ricevuto
          e della autorizzazione concessa dal giudice. 
              6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e  i
          procuratori  dello   Stato   accedono   alle   informazioni
          contenute nei fascicoli dei procedimenti in  cui  e'  parte
          una pubblica amministrazione la cui difesa in  giudizio  e'
          stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.» 
              «Art. 30 (Pagamenti). - 1. Il pagamento del  contributo
          unificato e degli  altri  diritti  e  spese  e'  effettuato
          esclusivamente tramite pagoPA,  accedendo  al  portale  dei
          servizi telematici. La ricevuta di  pagamento  puo'  essere
          acquisita  automaticamente  dai  sistemi  oppure  trasmessa
          dall'interessato all'ufficio, secondo le modalita' previste
          dall'articolo 5 del CAD. 
              2.  I  sistemi  del  dominio  giustizia  verificano  la
          regolarita' delle ricevute di pagamento telematico. 
              3. - 6. Abrogati.» 
              «Art. 34 (Specifiche  tecniche).  -  1.  Le  specifiche
          tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi
          informativi automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
          sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai
          profili  inerenti  alla  protezione  dei  dati   personali,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Le specifiche di cui  al  comma  precedente  vengono
          rese disponibili mediante pubblicazione nell'area  pubblica
          del portale dei servizi telematici. 
              3. Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche,
          continuano  ad  applicarsi,  in  quanto   compatibili,   le
          specifiche tecniche vigenti, gia' adottate dal responsabile
          per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
          giustizia.».