Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 2, comma 1: 1) alla lettera b), le parole «struttura tecnologica-organizzativa» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma informatica» e dopo le parole «l'accesso» sono inserite le seguenti: «o il collegamento»; 2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato;»; 3) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformita' alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 5) alla lettera g), dopo le parole «firma elettronica» e' aggiunta la seguente «qualificata» e sono soppresse le parole «avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura»; 6) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);»; 7) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonche' le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;»; 8) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni;»; 9) alla lettera m), al numero 3) dopo le parole «del giudice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato» e il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonche' il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;»; 10) alla lettera q) le parole «sentito DigitPa» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»; 11) la lettera u) e' sostituita dalla seguente: «u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD;»; 12) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: «v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA.» 13) le lettere z) e aa) sono soppresse; b) all'articolo 7, al terzo comma, dopo le parole «e' costituito» sono inserite le seguenti: «mediante i dati contenuti nell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD, ove disponibili, e»; c) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). - 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento. 2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»; d) all'articolo 8, comma 1, le parole «mettono a disposizione dei» sono sostituite dalle seguenti: «consentono ai»; e) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformita' alla disciplina processuale vigente.» 3) al comma 4, a) alla lettera a) la parola «la costituzione» e' sostituita dalla seguente: «la formazione»; b) alla lettera b), dopo le parole «del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico;» d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fascicolo informatico»; f) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico). - 1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico e' privo di elementi attivi ed e' redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che stabiliscono altresi' le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.»; g) all'articolo 13: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalita' telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.»; 2) al comma 2: a) le parole «la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34,»; b) dopo le parole «della giustizia» sono aggiunte le seguenti: «, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti»; 3) al comma 3: a) al primo periodo, le parole «la ricevuta di avvenuta consegna» sono sostituite dalla seguente: «la conferma» e sono soppresse le seguenti: «, altresi',»; b) il secondo periodo e' soppresso; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»; 5) al comma 5, le parole «dei professionisti abilitati e» e la parola «pubblici» sono soppresse; 6) al comma 7, le parole «nonche' dagli operatori della cancelleria o della segreteria» sono soppresse; 7) alla rubrica, le parole «e degli utenti privati» sono sostituite dalle seguenti: «nel procedimento civile»; i) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale). - 1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti. 3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»; l) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Documenti e allegati in forma di documento analogico). - 1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.»; m) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni). - 1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, e' depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Se il provvedimento del magistrato e' in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.»; n) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilita' ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34. 3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'. 6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.»; o) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Notificazioni per via telematica tramite UNEP). - 1. Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge. 3. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonche' le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.»; p) all'articolo 20, al comma 1, al primo periodo: 1. dopo la parola «Il» sono soppresse le seguenti: «gestore di posta elettronica certificata del»; 2. dopo le parole «soggetto abilitato esterno» sono inserite le seguenti: «deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli» e soppresse le seguenti «, fermi restando gli»; 3. dopo le parole «della posta elettronica certificata»,» sono inserite le seguenti: «o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee» e soppresse le seguenti: «e' tenuto ad adottare software antispam idoneo»; 4. dopo le parole «trasmissione di messaggi» sono soppresse le seguenti: «di posta elettronica»; q) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). - 1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalita' telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.»; r) all'articolo 27: 1) al comma 1: a) al primo periodo, le parole «Ad eccezione della fase di cui all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dalla legge» e le parole «e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «esercita la difesa»; b) al secondo periodo, le parole «L'utente» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dalla legge, l'utente» e le parole «in cui e' parte» sono soppresse; 2) al comma 3, le parole «delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147» s) all'articolo 30: 1) al comma 1: a) al primo periodo, le parole «nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici»; b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La ricevuta di pagamento puo' essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del CAD.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarita' delle ricevute di pagamento telematico»; t) all'articolo 34: 1) al comma 1, le parole «sentito DigitPA» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, gia' adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.». --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata corrige pubblicato in G.U. 10/01/2024, n. 7 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 2, 7, 8, 9, 13, 20, 27, 30 e 34 del citato decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, come modificati dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; b-bis) portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati; b-ter) portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia; e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e-bis) servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformita' alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); g) firma digitale: firma elettronica qualificata, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; g-bis) firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS); h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonche' le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente; h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni; i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni; m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonche' le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato; 4) soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonche' il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive; n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m); o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso; p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso; q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; r) spam: messaggi indesiderati; s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam; t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico; u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD; v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA. z) Soppressa; aa) Soppressa.» «Art. 7 (Registro generale degli indirizzi elettronici). - 1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici e' costituito mediante i dati contenuti nell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD, ove disponibili, e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualita' di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 6. Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.» «Art. 8 (Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni). - 1. I sistemi informatici del dominio giustizia consentono ai soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonche' di consultazione e gestione del fascicolo informatico, secondo le specifiche di cui all'articolo 34. 2. L'accesso dei soggetti abilitati interni e' effettuato con le modalita' definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia. 3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte delle strutture e dei soggetti abilitati interni.» «Art. 9 (Fascicolo informatico). - 1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico. 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico e' la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformita' alla disciplina processuale vigente. 4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare; c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico. 5. Il fascicolo informatico e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalita' dei singoli documenti. 6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.» «Art. 13 (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile). - 1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalita' telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34. 2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti. 3. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. 4. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 5. La certificazione dei soggetti abilitati esterni e' effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 8. La dimensione massima del messaggio e' stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita' di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.» «Art. 20 (Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno). - 1. Il soggetto abilitato esterno deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati. 2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati. 3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. 4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. 5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilita' dello spazio disco a disposizione. 6. La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio. 7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.» «Art. 27 (Visibilita' delle informazioni). - 1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attivita' di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso. 2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento. 3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 4. Abrogato. 5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice. 6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.» «Art. 30 (Pagamenti). - 1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici. La ricevuta di pagamento puo' essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del CAD. 2. I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarita' delle ricevute di pagamento telematico. 3. - 6. Abrogati.» «Art. 34 (Specifiche tecniche). - 1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 3. Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, gia' adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.».