Art. 10 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalita' di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.