Art. 10 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75,  comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  concernente  le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze  nei  procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.