Art. 12 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni». 
  3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la
sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024. 
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2024». 
  6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun
compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono
soppresse; 
    b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso
del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
    c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»; 
    d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234».