Art. 13 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 
 
  1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' sostituito dal  seguente:  «1-quater.  In  considerazione  del
perdurare della crisi energetica collegata alla  guerra  in  Ucraina,
dell'aumento  dei  tassi  di  interesse   bancario,   nonche'   degli
eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel  corso  del  2023,
che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di  garantire
liquidita' alle aziende agricole, fino al 31 dicembre  2024,  qualora
per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a  carico
delle  risorse  pubbliche  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo  di
anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti  possono  rinviare
l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma  1-quinquies,  lettere
b) e c), al momento  dell'erogazione  del  saldo.  In  tale  caso  il
pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.». 
  2. All'articolo 8-ter, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione  del  batterio
Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni 2023 e 2024.». 
  3. All'articolo 11, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021,  n.  228,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   di
conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo  alla  revisione  delle
macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».