Art. 13 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonche' degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.». 2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.». 3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».